2. Giurisprudenza in Materia Condominiale
GIURISPRUDENZA in Materia Condominiale
a cura dell’Ufficio Studi A.IM.A. – Amministratori Immobiliari Associati
B) Lottizzazione abusiva
La giurisprudenza, da tempo, ha chiarito che il reato di costruzione senza concessione edilizia deve considerarsi permanente, poiché la condotta dell’agente non si esaurisce con l’inizio dei lavori, ma si protrae per tutta la durata di essi, cessando però con l’ultimazione dei lavori, che ha luogo quando cessa l’attività illecita, cioè quando vengono portati a termine i lavori di rifinitura, compresi quelli esterni quali gli intonaci e gli infissi (ovvero cessa anche con la sentenza di primo grado o con il provvedimento di sequestro, che sottrae all’imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell’immobile) e ciò anche considerando la realizzazione delle rifiniture anche per le parti che costituiscono annessi dell’abitazione (cfr. Sez. 3, n. 8172 del 27/1/2010, dep. 2/3/2010, Vitali, Rv. 246221. Pertanto deve ritenersi ultimato e ciò ai fini della decorrenza della prescrizione l’edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità (cfr. sez. 3, n. 40033 del 18/10/2011, dep.4/11/2011, Cappello, Rv. 250826).
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 febbraio – 24 luglio 2013, n. 32079
Presidente Lombardi – Relatore Rosi
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale della libertà di Catanzaro, con ordinanza del 25 ottobre 2012, ha rigettato il riesame proposto da P.C., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 29 settembre 2012 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, del Villaggio Turistico denominato (omissis) (con esclusione delle opere di cui alla concessione edilizia n. (omissis) e di quella in sanatoria n. (omissis) ), in relazione al procedimento penale nei confronti di P.C. e P.A., per i reati di cui all’art. 44 lett. e) D.P.R. n. 380 del 2001, dovendosi ritenere che in zona SIC e ZPS erano stati realizzati nell’ambito di un complesso turistico autorizzato solo in parte, ulteriori edifici abusivi ed era in corso la ricostruzione della sopraelevazione di locali adibiti a merket, già realizzata abusivamente. L’ordinanza ha considerato unitariamente il complesso turistico ritenendo che l’abuso edilizio abbia natura permanente per effetto dei lavori di ricostruzione della sopraelevazione, ritenendo che le opere non si potessero considerare sanate in assenza di specifici provvedimenti.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge, deducendo i seguenti motivi:
1) I vincoli di Zona SIC e ZPS sarebbero stati introdotti dopo la realizzazione del complesso turistico avvenuta nel 2000, in quanto gli stessi vincoli sono stati apposto a seguito del recepimento di atti comunitari solo con un DM emesso nel 2005;
2) I reati sarebbero prescritti, in quanto il complesso turistico era stato già realizzato nel 2000 nella sua completezza, compresa la realizzazione del secondo piano adibito a market, per cui sono stati eseguiti nel 2001 solo gli interventi di ricostruzione del secondo piano del market e della sala giochi, per cui semmai il sequestro avrebbe dovuto riguardare solo dette opere; 3) Sarebbe assente il periculum in mora, in quanto secondo la zonizzazione contenuta nel piano regolatore l’area è destinata ad insediamenti di residenze turistiche, con la conseguenza che non sussisterebbe alcun aggravio del carico urbanistico della zona.
3. Il ricorrente ha depositato motivi nuovi a sostegno del primo mezzo di annullamento con i quali ha ricostruito l’assetto urbanistico della zona ove sorge il villaggio turistico e ha inoltre ritenuto l’applicabilità del c.d. condono paesaggistico, che applicandosi ai reati commessi entro il (omissis), include il villaggio che era già realizzato in precedenza ed infatti l’istanza di per detto condono fu ritualmente inoltrata, seppure non è stato provveduto; ha inoltre evidenziato che il villaggio risulta incluso nella scheda di PRG del Comune di Belcastro sin dal 2005.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato. Il fumus delicti relativo all’attuale imputazione provvisoria deve essere confermato solo in relazione alle opere edificatorie senza permesso di costruire realizzate negli anni 2010-2011, come del resto affermato dall’ordinanza impugnata (pag. 5) che ha evidenziato che in tale periodo erano stati effettuati lavori di riedificazione della sopraelevazione del corpo di fabbrica destinato a market e sala giochi, a seguito di danni subiti per eventi atmosferici, dovendosi ritenere che per le opere realizzate in precedenza (2000) il reato ipotizzato debba considerarsi estinto per la intervenuta decorrenza del termine di prescrizione.Come è noto secondo la definizione data in dottrina, il reato permanente è quello che si commette attualmente, ossia quello in cui la condotta dell’autore di esso “permane”, continuando in tal modo a recare offesa all’interesse oggetto della tutela, per cui tale reato viene a cessare, dal punto di vista fenomenico e giuridico, solo con l’esaurimento della condotta (per atto volontario dell’autore o per l’intervento di forze esterne); la giurisprudenza, da tempo, ha chiarito che il reato di costruzione senza concessione edilizia deve considerarsi permanente, poiché la condotta dell’agente non si esaurisce con l’inizio dei lavori, ma si protrae per tutta la durata di essi, cessando però con l’ultimazione dei lavori, che ha luogo quando cessa l’attività illecita, cioè quando vengono portati a termine i lavori di rifinitura, compresi quelli esterni quali gli intonaci e gli infissi (ovvero cessa anche con la sentenza di primo grado o con il provvedimento di sequestro, che sottrae all’imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell’immobile) e ciò anche considerando la realizzazione delle rifiniture anche per le parti che costituiscono annessi dell’abitazione (cfr. Sez. 3, n. 8172 del 27/1/2010, dep. 2/3/2010, Vitali, Rv. 246221. Pertanto deve ritenersi ultimato e ciò ai fini della decorrenza della prescrizione l’edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità (cfr. sez. 3, n. 40033 del 18/10/2011, dep.4/11/2011, Cappello, Rv. 250826).
Orbene nel caso di specie nell’ordinanza impugnata viene affermato il completamento d$l Villaggio in data precedente (nel 2000), ma si assume che la riedificazione della sopraelevazione avrebbe dimostrato “la prosecuzione”.
L’assunto risulta errato, infatti data per pacifico la funzionalità pregressa del villaggio turistico non può ritenersi che la realizzazione di un intervento di riedificazione di una parte preesistente, seppure abusivo, non può far rivivere la permanenza di una precedente condotta ormai perfezionata, anche nei suoi profili di illiceità a suo tempo (fermo restando che le opere realizzate nel 2000 risultavano realizzate senza il rispetto della distanza minima dall’arenile, imposto dalla legge Galasso), essendo evidente che un nuovo e diverso reato era stato commesso, ma per effetto dei lavori eseguiti successivamente.
A ciò va aggiunto che anche il primo motivo di ricorso proposto presenta profili di fondatezza, in primis, in quanto il Collegio del riesame non ha fornito congrua risposta ad analoghe censure in ordine al momento temporale di apposizione dei vincoli che erano stati posti sulla zona, trincerandosi sui limiti del giudizio cautelare e sull’impossibilità di anticipare un giudizio sul merito. Secondariamente, risulta coerente la ricostruzione operata dalla difesa, considerata la decorrenza della vigenza dei vincoli SIC e ZPS dalla pubblicazione del decreto del Ministro dell’Ambiente del 25 marzo 2005 (avvenuta l’8 luglio successivo) decreto che ha recepito la determinazione della Commissione Europea dell’inserimento del sito (OMISSIS) nell’elenco delle zone speciali di conservazione Natura 2000.
Deve del pari essere accolto il terzo motivo di ricorso posto che, dovendo il giudizio cautelare avere riguardo alle sole opere abusive realizzate più recentemente, la vantazione in ordine all’incidenza del carico urbanistico di tali riedificazioni deve essere nuovamente analizzata dal Collegio del riesame.
Pertanto, restando assorbite in ragione dell’accoglimento del ricorso le argomentazioni ulteriori contenute nei motivi nuovi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro.
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