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La Fiscalità dei Trusts

La FISCALITA’ dei TRUSTS

ROBERTO  D’IMPERIO*

Sebbene siano passati quasi vent’anni da quando si è proceduto a ratificare e dare esecuzione in Italia alla Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento negli ordinamenti di civil law privi di disciplina in materia, la fiscalità di detti istituti è ancora oggetto di dibattito e confronto anche e, soprattutto, alla luce della recente circolare n. 61/2010 dell’Agenzia delle entrate.

Il trust, come è noto, è stato incluso espressamente tra i soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1 del TUIR.

Tuttavia, il secondo comma del citato articolo dispone testualmente che “nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati (cd. trust trasparenti), i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali.”.

Alla luce del combinato disposto delle richiamate disposizioni sono state individuate, ai fini dell’imposizione diretta, tre fattispecie rilevanti:

1. i trust con beneficiari individuati, il cui reddito imputato per trasparenza viene tassato secondo le aliquote proprie dei beneficiari;

2. i trust senza beneficiari individuati (cd. trust opachi), soggetti passivi ai fini IRES;

3. i trust cd. misti, il cui atto istitutivo prevede che parte del reddito sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari.

Ne deriva che, ai fini della tassazione, determinante è il concetto di beneficiario individuato, concetto con il quale deve intendersi colui che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale, ovvero il diritto a pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

Tale situazione non si verifica, ad esempio, nei trust cd. discrezionali, caratterizzati dalla facoltà del trustee di scegliere se, quando e in che misura o a chi attribuire il reddito del trust. Tale discrezionalità fa venire meno l’automatismo che è il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario.

Descritti velocemente i criteri basilari della tassazione diretta, notevole perplessità continua a suscitare quanto sostenuto nella citata circolare n. 61/2010 in merito alla soggettività passiva dei trust. L’Agenzia, infatti, nel descrivere le caratteristiche dell’istituto necessarie per il riconoscimento di detta soggettività ai fini fiscali, ha precisato che i beni facenti parte del patrimonio del  trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né quest’ultimo può in nessun caso beneficiare dei relativi redditi.

Si tratta di una presa di posizione che va ben oltre le disposizioni contenute nella Convenzione dell’Aja alla quale, in assenza di una disciplina nazionale, necessariamente si fa rinvio.

Ed invero, l’ultimo comma dell’articolo 2 della Convenzione chiarisce che  “il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust”.

Anche in riferimento all’imposizione indiretta, sebbene sia fatto acquisito che il trust, in quanto atto a titolo gratuito comportante la costituzione di un vincolo di destinazione, rientri pienamente nell’ambito del novellato tributo successorio, persistono, tuttavia, delle rilevanti aree di criticità, come per l’ipotesi di segregazione in trust di partecipazioni. In tale situazione, infatti, tutt’altro che rara, una particolare attenzione dovrà essere posta a fattori quali la tipologia delle partecipazioni segregate in trust, la circostanza che le partecipazioni siano in società non residenti, i finanziamenti soci, etc..

                                                                                                             *DOTTORE COMMERCIALISTA – Consigliere CNDCEC

(stralcio dalla relazione svolta nel corso del Convegno nazionale UNAGRO, in materia di tutela del patrimonio e utilizzo degli strumenti segregativi nei passaggi generazionali, tenutosi a Fiuggi nei gg. 6.7.8  ottobre).

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