Studi di Settore
STUDI DI SETTORE (GERICO 2011 riferito all’anno 2010): RAPPORTO TRA I RICAVI PUNTUALI DI RIFERIMENTO PER I DENTISTI E GLI AVVOCATI ED IL VALORE AGGIUNTO PROVINCIALE PRO CAPITE, RILEVATO DALL’ISTAT PER IL 2008
ENRICO MARIA UBERTINI *
Ancora una conferma sul mancato possesso, anche per le ricostruzione dei ricavi effettuate con Gerico 2011, delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza richieste dall’Art. 2729 del Codice Civile.
Lo scrivente ha calcolato l’indice di correlazione R (di Bravais Pearson = Covarianza diviso per la Radice del prodotto delle Varianze) tra la distribuzione, tra quindici Province principali italiane, oltre a Rieti, del valore aggiunto pro capite rilevato dall’ISTAT per il 2008 e dei ricavi puntuali di riferimento di uno dentistico medio (senza dipendenti e con un solo titolare) e di un avvocato di circa 70 anni con uso promiscuo dell’abitazione .
Considerando tutte le Province esaminate (vedasi tabella allegata), per il dentista viene evidenziata una correlazione apprezzabile (R = + 0,84) mentre per l’avvocato il dato è senz’altro meno significativo (R = 0,52) .
Ciò conferma quanto evidenziato dal sottoscritto nelle osservazioni dell’Aprile 2010. Per quanto riguarda gli Avvocati, infatti, i risultati ottenuti con Gerico 2009 per il 2008 hanno mostrato una scarsissima correlazione (R = 0,38) con i redditi familiari netti misurati a livello regionale .
Se limitiamo il calcolo della correlazione a quelle del Sud Italia tra le province esaminate (L’Aquila, Bari, Cosenza, Reggio Calabria, Olbia, Salerno e Palermo) il risultato cambia radicalmente e diventa addirittura negativo (R = – 0,31) per i dentisti e scarsamente positivo (R = 0,33) per gli avvocati.
L’affidabilità degli studi di settore per il sud d’Italia, pertanto, è ancora inferiore e sembra del tutto arbitrario, per esempio, l’imposizione ad un dentista di Cosenza, che ha un valore aggiunto pro capite pari al 73% di quello della Provincia di Olbia, di un ricavo puntuale di Euro 25.719,00 per il 2010 mentre il collega che opera in quest’ultima può limitarsi a dichiarare un volume d’affari di Euro 23.996,00.
In conformità con l’andamento del valore aggiunto il ricavo puntuale del dentista di Cosenza non dovrebbe superare l’importo di Euro 17.500,00 e cioè il 68% circa di quello, pari ad Euro 25.719,00, arbitrariamente attribuitogli dall’Agenzia delle Entrate.
Un analoga considerazione può essere svolta per gli avvocati (del tipo esaminato ) e con riferimento alle Province di L’Aquila e Palermo. Mentre il valore aggiunto pro capite riferito a quest’ultima è pari all’ 82,5% della prima l’ammontare dei ricavi di riferimento è quasi uguale (per Palermo il 99,3% di quello dell’Aquila).
Una discrasia emerge anche dal confronto dei dati delle province di Rieti e Roma con riferimento sia ai dentisti che agli avvocati.
Mentre la prima , nel 2008, ha fatto registrare un Valore Aggiunto pari al 68% di quello riferito alla Provincia di Roma il rapporto tra i corrispondenti ricavi attribuiti raggiunge circa il 94 % per i dentisti e del 90% per gli avvocati e cioè è stata attribuita ai professionisti di Rieti una potenzialità economica senz’altro eccessiva rispetto alla realtà che emerge inequivocabilmente dai dati ISTAT.
Tale penalizzazione emerge anche dal confronto Rieti – Milano : ad un valore aggiunto pari al 61% di quello di Milano corrisponde un ricavo puntuale minimo dei dentisti pari a 78% di quello riferito al capoluogo lombardo.
Anche se con Gerico 2011 l’Agenzia delle Entrate, ha tentato di operare dei correttivi a livello provinciale e locale più incisivi rispetto alle versioni precedenti, permangono delle incongruenze con le risultanze del Sistema Statistico Nazionale che impediscono di considerare le ricostruzioni effettuate con tale strumento quali presunzioni gravi, precise e concordanti di cui all’Art. 2729 del Codice Civile .
E’ carente, infatti il requisito della precisione, in quanto non si è tenuto conto in modo adeguato, come anche in Gerico 2009, delle differenze economiche riferibili alle varie province nonché quello della concordanza in relazione al contrasto con i dati del valore aggiunto pro – capite elaborati dall’ISTAT su base provinciale .
E’ molto probabile, inoltre, che i parametri adottati per le ricostruzioni siano stati influenzati da trattative a livello locale e sindacale con l’Amministrazione Finanziaria in modo tale da violare palesemente il Principio di Capacità Contributiva di cui all’Art. 53 della Costituzione .
L’introduzione, con il D.L. n. 98/11 convertito con Legge n. 111 del 2011 , dell’accertamento induttivo puro, ex Art. 39, 2° Comma, del DPR 600/73 a seguito dell’omessa ed infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore rischia di violare il citato Principio di Capacità Contributiva, attesa la sostanziale inaffidabilità delle ricostruzioni effettuate con qualsiasi versione di Gerico.
Unitamente all’introduzione, ad opera dell’Art. 29 del D.L. n. 78/2010, dell’Avviso di Accertamento con efficacia esecutiva decorsi 60 giorni dalla notifica , il nuovo tipo di accertamento induttivo è in grado di porre in essere veri e propri espropri dei beni del contribuente in violazione della reale sua capacità reddituale.
Tutto ciò è aggravato dall’inasprimento delle sanzioni per mancata o errata produzione dei dati in tema di Studi di Settore atteso che i dati richiesti nella compilazione di Gerico e della Dichiarazione dei Redditi , anche in tema di esclusione dagli Studi stessi, non sono di univoca determinazione.
*Dottore Commercialista in Rieti
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