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Studi di settore

Premessa – Nell’ambito dell’applicazione degli studi di settore, oltre al calcolo di congruità, GERICO ha elaborato una serie di indicatori classificabili in tre differenti tipologie. Il D.M. 24.3.2014 ha apportato alcune modifiche agli indicatori di coerenza, normalità economica e di anomalia.
Coerenza economica – Il D.M. 28.3.2013 aveva individuato ulteriori indicatori di coerenza applicabili agli studi di settore evoluti dal 2012, tra i quali si evidenzia quello relativo al margine per addetto non dipendente. Tale indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità dell’impresa di remunerare il lavoro non dipendente (titolare, collaboratori, soci, ecc.). Per il 2013, l’art. 2, comma 3, D.M. 24.3.2014, “sterilizza” l’applicazione di tale indicatore, prevedendo che il margine per addetto non dipendente “non fornisce esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013”. Conseguentemente, gli indicatori di coerenza economica “tradizionali” per gli studi di settore evoluti dal 2013 sono soltanto quelli individuati nelle Note tecniche metodologiche approvate con i DD.MM. 23.12.2013.
Normalità economica – Per individuare la correttezza dei dati dichiarati, per ogni singolo soggetto, sono calcolati degli indicatori da confrontare ai valori di riferimento che individuano le condizioni di normalità economica in relazione al gruppo omogeneo di appartenenza. Gli indicatori di normalità economica: incidono sulla determinazione dei ricavi/compensi puntuali; funzionano “a cascata”, singolarmente ed in via sequenziale, ossia, i maggiori ricavi/compensi che emergono dal primo indicatore sono già compresi nel secondo e così via. A seguito dell’elaborazione degli indicatori, lo studio di settore fornisce un livello di ricavo/compenso stimato (a cui eventualmente adeguarsi), c.d. “da congruità e normalità economica”. Gli eventuali maggiori ricavi/compensi risultanti dall’analisi di normalità economica sono aggiunti da GERICO sia ai ricavi/compensi puntuali, sia ai ricavi/compensi minimi di riferimento individuando così un nuovo intervallo di confidenza.
Anomalie nei dati dichiarati – Dal 2011 sono stati introdotti, per tutti gli studi di settore (evoluti e non evoluti), gli indicatori di anomalia finalizzati a evitare alcuni “errori” nella compilazione dei modelli dei dati degli studi e di conseguenza ridurre il numero delle comunicazioni di anomalia inviate dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti/intermediari. Il D.M. 24.3.2014 conferma i seguenti indicatori di anomalia già applicati lo scorso anno: a) Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative a opere, forniture di servizi ultrannuali; b) Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi; c) Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti ad aggio o a ricavo fisso; d) Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali e) Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti f) Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti ad associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.
Mancata conferma – Per il 2013 non sono stati confermati i seguenti indicatori di anomalia: valore del costo del venduto, relativo a prodotti ad aggio o a ricavo fisso superiore al valore dei corrispondenti ricavi; presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso; mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali.

Unico 2014, in arrivo la proroga per i contribuenti soggetti agli studi di settore

È atteso per venerdì 13 giugno il Dpcm che, con la firma del premier Renzi e del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, ufficializzerà la tanto attesa proroga del termine per i versamenti di Unico 2014 per tutti quei contribuenti che esercitano attività economiche interessate dagli studi di settore (piccole imprese, professionisti, artigiani e lavoratori autonomi in generale).Anche quest’anno il ritardo nella programmazione e diffusione del software applicativo per la gestione degli studi di settore è stata la ragione della richiesta di rinvio della scadenza per il versamento dei saldi e dei primi acconti di imposta 2014.

Il tutto associato al fatto di non far coincidere la scadenza del 16 giugno, già piena di appuntamenti (saldo Iva, Imu, Tasi, Tari, diritti annuali per le Camere di commercio, bilancio consolidato, denunce dei redditi), anche con il versamento delle imposte per i contribuenti sottoposti agli studi di settore.

In effetti a slittare sarà solo la data di versamento delle imposte per le imprese interessate dagli studi di settore, ma ciò è già sufficiente se si tiene conto che solo la scorsa settimana l’Amministrazione finanziaria ha annunciato l’invio delle prime segnalazioni di non congruità riguardanti gli studi per gli anni 2010/2012.

Il nuovo calendario per Unico 2014

Il termine per la presentazione dei modelli resta invariato al 30 giugno per chi si avvale del formato cartaceo e fino al 30 settembre per chi presenta la versione telematica.

Sul fronte dei versamenti, invece, anche per la stagione delle dichiarazioni dei redditi 2014 è previsto un doppio binario:

– per i contribuenti non interessati dagli studi di settore, il termine di versamento senza maggiorazione resta fissato al 16 giugno, con possibilità di allungare il pagamento fino al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
– per i contribuenti interessati dagli studi di settore, il termine per il pagamento senza maggiorazione slitta al 7 luglio 2014, con possibilità di effettuare i versamenti dall’8 luglio al 20 agosto (tenendo conto della proroga di Ferragosto) con una maggiorazione dello 0,4 per cento.