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Informative e News per esser al passo con la normativa

 

CREDITI VERSO la P.A./ la certificazione dei crediti – L’articolo 27 del D.L. n.66/14 ha introdotto significative novità che riguardano sia le modalità di utilizzo, sia il ruolo della piattaforma per la certificazione dei crediti (o sistema PCC). La piattaforma attualmente permette di comunicare e certificare i crediti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. A decorrere dal 1° luglio 2014 l’utilizzo della piattaforma permetterà di tracciare e rendere trasparente l’intero ciclo di vita dei crediti commerciali per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento. In particolare, le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare le fatture per le quali è stato superato il termine di scadenza senza che sia stato disposto il pagamento entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza stessa. (Ragioneria Generale dello Stato, Regole tecniche PCC, 30/05/2014)

STUDI DI SETTORE: Approvati i 205 modelli per i dati rilevanti del periodo di imposta 2013 – L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli con i quali i contribuenti comunicano in sede di dichiarazione dei redditi (modello Unico 2014) i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio. È stata, contestualmente, rilasciata anche la versione di GERICO 2014, software che consente il calcolo della congruità e della coerenza economica per i 205 studi di settore approvati. Sono stati approvati anche i correttivi specifici per la crisi, i correttivi congiunturali di settore e i correttivi congiunturali individuali che possono comportare una riduzione dei ricavi/compensi stimati dallo studio di settore dall’applicazione dell’analisi di congruità e dell’analisi di normalità economica dei dati relativi al periodo di imposta 2013. (Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 20/05/2014)

MISURE URGENTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA: Agevolate le locazioni di abitazioni sociali nuove o ristrutturate – Con la conversione in legge del decreto c.d. “Piano casa” è stata stabilita la non concorrenza alla formazione del reddito di impresa delle locazioni di alloggi sociali come definiti ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2008 e la concorrenza parziale, nella misura del 40%, alla formazione della base imponibile Irap. Nello specifico, l’esclusione ha a oggetto le locazioni di tali immobili fino all’eventuale riscatto da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante inter­venti di manutenzione straordinaria o di recupero. (L. n.80/2014 di conversione del D.L. n.47/2014, G.U. n.121 del 27/05/2014)

Cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato e in Comuni oggetto di calamità – Il Legislatore agevola ulteriormente la tassazione in caso di alloggi affittati con con­tratti a canone concordato, prevedendo, nel caso di opzione per la cedolare secca, un’aliquota Irpef ridotta nella misura del 10% per i periodi di imposta dal 2014 al 2017. L’opzione può essere esercitata, inoltre, anche per i contratti stipulati con cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché si tratti di abitazioni sublocate a studenti universitari. Sempre un’aliquota Irpef del 10% è riconosciuta per i contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art.2, co.1, lett. c) della L. n.225/92. Pertanto, per le abitazioni site in Comuni in cui è stato dichiarato uno stato di emergenza nel periodo intercorrente tra il 28 maggio 2009 e il 28 maggio 2014 sarà possibile tassare al 10% i canoni di locazione percepiti dal 2014 al 2017. (L. n.80/2014 di conversione del D.L. n.47/2014, G.U. n.121 del 27/05/2014)

Detrazione Irpef per i conduttori di alloggi sociali  – Per il triennio 2014-2016, per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell’art.5 della L. n.9/07, adibiti a propria abitazione principale, è riconosciuta una detrazione complessivamente pari a: 1)  € 900 se il reddito complessivo non supera €15.493,71; // 2) € 450 se il reddito è compreso tra €15.493,72 e €30.987,41.  (L. n.80/2014 di conversione del D.L. n.47/2014, G.U. n.121 del 27/05/2014)

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: Impianti assimilati – Fino ad oggi il costo dello smaltimento dei pannelli è stato a carico del gestore dell’impianto fotovoltaico in qualità di produttore del rifiuto. A decorrere dal 12 aprile 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.49/14, è stata introdotta la distinzione ai fini ambientali tra pannelli domestici (cioè installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW) e pannelli professionali (cioè installati in impianti di potenza nominale uguale o superiore a 10 KW). I costi di gestione della dismissione sono ad oggi a carico:

  • dei produttori per quanto riguarda i pannelli domestici;
  • degli utilizzatori per quanto riguarda i pannelli professionali immessi nel mercato prima del 12 aprile 2014 (salvo casi di sostituzione con pannelli equivalenti);
  • dei produttori per quanto riguarda i pannelli professionali immessi nel mercato dal 12 aprile 2014. (D.Lgs. n.49/2014, G.U. n.73 del 28/03/2014)

 

FINO al 30.6. 2014 le ISTANZE per l’ALLUNGAMENTO o la SOSPENSIONE dei DEBITI delle P.M.I. – L’Accordo per il credito raggiunto dall’ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese lo scorso 1° luglio 2013 ha permesso alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari finanziari aderenti all’accordo:

  • la sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate dei mutui a medio-lungo termine, per 12 mesi o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing finanziario immobiliare o mobiliare;
  • l’allungamento della durata dei contratti di mutuo ipotecari e chirografari per un periodo massimo di 3 anni;
  • l’allungamento delle anticipazioni bancarie scadute fino a 270 giorni;
  • l’allungamento delle scadenze del credito agrario di conduzione per un massimo di 120 giorni;
  • un finanziamento proporzionale all’incremento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.

È stato stabilito che le banche e gli intermediari finanziari debbano obbligatoriamente concedere alle PMI le misure richieste, qualora siano verificati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti alla data di presentazione della domanda. Nell’ottica di tale accordo si considerano imprese anche le imprese individuali, i lavoratori autonomi e le associazioni e le fondazioni che esercitano una attività economica, a condizione che il finanziamento per il quale si richiede l’intervento sia stato erogato in funzione dell’attività economica svolta. Le richieste di attivazione degli strumenti previsti dall’accordo devono essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2014, utilizzando un modulo che ciascuna banca ha predisposto sulla base del modello elaborato dall’ABI. Le domande di allungamento dei mutui che si trovino ancora in fase di sospensione alla data del 30 giugno 2014 potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui e dei leasing  La misura principale tra quelle previste dall’accordo del 1°.7.2013 (e maggiormente fruita dalle imprese) consiste nella sospensione dal pagamento delle rate del capitale dei mutui (chirografari ed ipotecari) e dei leasing finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari in ammortamento alla data del 1°.7.2013, qualora non sia già stato fruito per i medesimi contratti di analogo beneficio ai sensi delle Nuove misure per il credito alle PMI del 28.2.2012 (non rileva, invece, che il beneficio sul medesimo contratto sia stato fruito ai sensi dell’Avviso comune del 3.8.2009).

Durante la sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito; al termine della sospensione l’impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di leasing finanziario o di mutuo, che prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto. Le operazioni di sospensione dovranno essere obbligatoriamente realizzate allo stesso tasso di interesse del contratto originario, senza la necessità di prestare garanzie aggiuntive e senza la possibilità per l’istituto di credito o la società di leasing di applicare commissioni o maggiorazioni del tasso di interesse rispetto a quanto già pattuito nei contratti originari. Di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, le banche aderenti sono tenute a fornire una risposta all’impresa richiedente.

L’Associazione Bancaria Italiana ha reso noto l’elenco aggiornato al 23.3.2014 delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’Accordo per il credito del 1°.7.2013. L’elenco aggiornato è disponibile al link:

 https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti_AccordoCredito2013.pdf

UNICO 2014 – IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE – Anche questo anno ci avviciniamo alla scadenza di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2014. Riteniamo opportuno fornire un vademecum che riassuma i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine alle possibilità di rateizzazione degli importi dovuti. Si segnala che, mancando oggi ogni provvedimento di proroga, tutti gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali, al contrario si è tenuto conto dello spostamento al primo giorno feriale successivo, dei versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi.

Scadenze ordinarie – Scade il 16 giugno 2014 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti dal modello Unico 2014. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo di imposta 2013 sia il primo acconto per il periodo di imposta 2014. Il versamento di quanto dovuto alla scadenza del 16.6.2014 può essere effettuato anche entro il 17.7.2014, pagando una maggiorazione dello 0,40%. Il secondo acconto per il periodo di imposta 2014 dovrà essere versato entro il 1.12.2014.

Rateazione –  Il versamento del saldo 2013 e del I° acconto 2014 in scadenza al 16.6.2014 ovvero al 17.7.  possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. La rateazione comporta l’applicazione del tasso di interesse mensile forfetario pari allo 0,33%, indipendentemente dal giorno in cui avviene il versamento. Il secondo acconto per il periodo di imposta 2014 non può essere rateizzato.

L’importo dovuto a titolo di saldo Iva per il periodo di imposta 2013 (in scadenza ordinaria lo scorso 17. 3.2014) può essere versato dai soggetti che presentano la dichiarazione Iva assieme al modello Unico entro il 16.6.2014. Dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese per il periodo compreso tra il 18.3.2014 e il 16.6.2014.

Versamento e compensazione – I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

                                                                                                                                 Soggetti  Irpef                   Soggetti  Ires

Imposte sui redditi – saldo                                                                                               4001                                       2003

Imposte sui redditi – acconto prima rata                                                                   4033                                       2001

Imposte sui redditi – acconto seconda rata                                                              4034                                       2002

Iva annuale saldo                                                                                                                                          6099

Irap – saldo                                                                                                                                                     3800

Irap – acconto prima rata                                                                                                                          3812

Irap – acconto seconda rata                                                                                                                      3813

Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario                                     1668

Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni                                  3805

I crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Unico 2014 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014, in tal caso è necessario che il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base del modello Unico 2014 che verrà trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre prossimo.

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad € 700.000,00 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

La legge di stabilità 2014 ha esteso anche alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000,00 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap, l’obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l’eccedenza dei 15.000,00, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Società di capitali – Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

  • se l’approvazione del bilancio del periodo di imposta 2013 avviene entro il 120° giorno successivo al 31/12/13, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 16 giugno 2014;
  • se l’approvazione del bilancio del periodo di imposta 2013 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31/12/13, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’approvazione;
  • se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31/12/13, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 17 luglio 2014.

 

CONFERMA OBBLIGATORIA al 30.06.2014 per non perdere l’iscrizione all’elenco dei soggetti ammessi al 5 per mille  – Dopo aver completato la procedura di inserimento negli elenchi definitivi (è possibile consultare l’avvenuta iscrizione nella specifica sezione del sito www.agenziaentrate.it), i soggetti che intendono richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell’Irpef dovuta per il periodo d’imposta 2014, devono rispettare un ultimo e decisivo adempimento. In particolare devono inviare:

alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all’Ufficio del CONI competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell’ente richiedente, una dichiarazione sostitutiva con la quale l’ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione va allegato un documento d’identità del legale rappresentante dell’ente ed entrambi i documenti (dichiarazione sostitutiva + fotocopia del documento d’identità) dovranno essere inviati a mezzo lettera r.r.r. alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (sia il modello che l’elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.it).

Si segnala che l’importanza di tale adempimento è stata ribadita anche dal Consiglio di Stato che ha chiarito che la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è condizione necessaria per poter partecipare al riparto della quota del 5 per mille. Tale dichiarazione, con la quale l’Ente conferma la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio fiscale, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno di riferimento (raccomandata con ricevuta di ritorno), a pena di decadenza.

OBBLIGO POS: decorrenza dal 30.06.2014 – L’articolo 15 comma 4 del D.L. n.179/12, così come modificato dall’art.9, co.15-bis del D.L. 150/13 (convertito dalla L. n.15/14) ha previsto che:

A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D.Lgs. n.231/07”.

Quindi, decorre dal 30 giugno 2014 l’obbligo per i soggetti che effettuano vendita di beni e prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti anche con carte di debito. Il pagamento deve essere di importo superiore a € 30 ed effettuato da una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Sul tema, ad oggi, è stata emanata la Circolare n.10-C del 20 maggio 2014 del Consiglio Nazionale Forense. Il documento precisa che la norma non stabilisce un obbligo di dotazione del POS ma solo che nel caso in cui il cliente voglia pagare con una carta di debito il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento. Nel caso in cui l’avvocato fosse sprovvisto del terminale POS si determinerebbe la mora del creditore, che non libererebbe il debitore dall’obbligazione.  Anche i consulenti del lavoro si sono espressi con la Circolare n.12 del 29 maggio 2014 della Fondazione Studi, che analizza più nel dettaglio la disposizione in commento. In essa viene precisato che:

  • il cliente non titolare di partita Iva può richiedere di effettuare il pagamento con la carta di debito (bancomat) ma non con la carta di credito;
  • la mancata installazione del POS non produce un inadempimento sanzionabile né tantomeno una perdita del credito.

Le considerazioni finali della Circolare n.12/14 suggeriscono la necessità di azzerare i costi per l’installazione e la gestione degli apparecchi terminali presso gli studi professionali. Si evidenzia alla gentile Clientela che l’obbligo di adozione del POS può ricomprendere i commercianti al dettaglio; i commercianti all’ingrosso; i produttori; gli agricoltori; gli ambulanti; i professionisti. Ad oggi, non è disposta una sanzione per chi non è in grado di provvedere all’installazione degli strumenti di pagamento in tempi utili. Si rimane in ogni caso in attesa di chiarimenti ministeriali sia sulle modalità di entrata in vigore dell’obbligo di adozione del POS sia sull’individuazione della platea dei soggetti interessati.

CHIARIMENTI IN MATERIA DI IRPEF – Con la recente Circolare n.11/E/14, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di Irpef, fornendo alcuni importanti chiarimenti sia in ordine agli oneri detraibili, sia con riferimento al c.d. effetto sostitutivo “Imu-Irpef”.

Nel proseguo, in maniera tabellare, vengono riportate le principali risposte fornite dall’Agenzia.

 

Applicazione per il 2013 dell’effetto di sostituzione Imu-Irpef

A parere dell’Agenzia delle entrate tale meccanismo di funzionamento, secondo cui l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario per i fabbricati non locati ed i terreni non affittati, trova sempre applicazione in quei casi in cui l’Imu sia dovuta. 

Effetto sostitutivo Imu-Irpef nel caso di immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale

L’effetto sostitutivo Imu-Irpef non trova applicazione per quegli immobili ad uso abitativo non locati ubicati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale. 

Canoni di locazione non riscossi

La regola generale di cui all’art.26 del d.P.R. n.917/86 prevede che i redditi fondiari devono essere imputati al possessore dell’immobile indipendentemente dalla loro percezione. Tale regola trova applicazione anche per il reddito da locazione. L’unica deroga è contenuta nello stesso art.26 del d.P.R. n.917/86 per effetto delle modifiche introdotte dall’art.8, co.5 L. n.431/98, in base alla quale i canoni di locazione riferiti esclusivamente ad immobili abitativi, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto locatore dal momento della conclusione del procedimento giuridico di sfratto per morosità del conduttore. Ne consegue quindi che rimangono esclusi da tale deroga i canoni di locazione non percepiti riguardanti contratti di locazioni di immobili non abitativi, che quindi continueranno a formare reddito imponibile fino a quando non interverrà una causa di risoluzione del contratto stesso. Inoltre le imposte assolte sui canoni di locazione non percepiti non potranno essere in alcun modo recuperate. 

Sisma Emilia-Romagna – Contributo autonoma sistemazione

Tale contributo, riconosciuto dal 1° agosto 2012 e fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione principale, abituale e continuativa, non deve essere assoggettato a tassazione, in quanto non rientra nelle categorie reddituali imponibili ai fini Irpef ex art.6 d.P.R. n.917/86. 

Detraibilità spese per osteopata

L’Agenzia stabilisce l’indetraibilità delle spese sostenute per le prestazioni rese dall’osteopata. Nel caso in cui, invece, le prestazioni di osteopatia siano rese da soggetti iscritti alle professioni sanitarie di cui al D.M. 29.3.2001 e siano riconducibili alle rispettive competenze sanitarie, le spese sostenute risultano essere detraibili. 

Detraibilità spese per biologi nutrizionista

L’Agenzia riconosce la detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni rese dal biologo nutrizionista anche in assenza di prescrizione medica. 

Acquisto di immobili da accorpare catastalmente

L’Agenzia ammette la detrazione degli interessi di due mutui ipotecari, nel limite massimo di € 4.000 complessivi, sottoscritti per l’acquisto di due unità immobiliari da adibire ad unica abitazione principale, a seguito anche di una modifica catastale. 

Detrazione di mutuo per la costruzione abitazione principale in caso di coniuge a carico

L’Agenzia stabilisce che la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.

Recupero del patrimonio edilizio – spese sostenute dal familiare convivente

La detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio spetta anche al familiare convivente purché sostenga le spese in questione e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Non rileva l’eventuale mancata indicazione nelle fatture delle percentuali di spesa in quanto tale dato può essere annotato successivamente, a condizione che tale dato sia indicato sin dal primo anno d’imposta, la percentuale di ripartizione della spesa sia mantenuta anche negli anni successivi e il comportamento dei contribuenti, in termini di pagamento, sia coerente con le indicazioni riportate.

Ripartizione delle spese per il recupero del patrimonio edilizio su proprietà comuni in assenza di condominio

L’Agenzia afferma che ai fini della detrazione necessita la costituzione del condominio, mediante la richiesta di attribuzione del relativo codice fiscale.

Spese per il recupero del patrimonio edilizio sostenute mediante finanziamento

L’Agenzia ritiene che se il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può fruire delle detrazioni per i citati interventi a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi mediante bancario o postale recante la causale corretta di pagamento, ossia con l’indicazione della normativa relativa alla detrazione, i dati identificativi del soggetto beneficiario del bonifico e il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento.

 

 

Bonifico per il recupero del patrimonio edilizio con causale errata

L’Agenzia ritiene ammissibile la detrazione d’imposta anche nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e viceversa, sia errata e sia dovuta a un mero errore materiale e, quindi, non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.

Interventi che consentono la fruizione del bonus per l’acquisto mobili ed elettrodomestici

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per l’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono quelli ai commi 1, lett. a), b) e c), e 3 dell’art.16bis d.P.R. n.917/86, escludendo da tale elencazione, quindi, i c.d. “interventi minori”, tra cui rientrano anche gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) del co.1 dell’art.16-bis del d.P.R. n.917/86.Tra gli interventi “minori” che non permettono di accedere al bonus mobili, l’Agenzia ricorda che rientrano anche gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all’abitazione.

 

Pagamento mediante bancomat e carta di credito di mobili ed elettrodomestici – L’Agenzia afferma che lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla tradizionale fattura, contenente tutti i dati richiesti per la detrazione in esame, lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente permette comunque l’accesso alla detrazione, se lo stesso contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

Data di acquisto mobili e grandi elettrodomestici – L’Agenzia non prevede alcun vincolo temporale alla consequenzialità del lavori e dell’acquisto del mobilio, permettendo l’accesso al bonus mobili, anche per tutto il 2014, a tutti quei contribuenti che hanno sostenuto spese di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26.6.2012.

RIPRISTINATO L’UNICO LIMITE AL BONUS  con decorrenza retroattiva al 1° Gennaio 2014 –  Come sappiamo il D.L. n.63/13 ha introdotto, a favore dei soggetti che beneficiano della detrazione del 50% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio, l’ulteriore agevolazione del c.d. bonus mobili per l’acquisto di mobili, compresi elettrodomestici di categoria A+ (per i forni categoria A), per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. L’acquisto, e quindi la spesa, deve essere sostenuta nel periodo intercorrente tra il 06.06.2013 e il 31.12.2014.  La Legge n.80/2014 di conversione del c.d. decreto “Casa” (D.L. n.47/14) ha abrogato la limitazione che era stata prevista a decorrere dal 1° gennaio 2014 della doppia limitazione consistente nella soglia di spesa sostenuta per l’intervento di recupero edilizio e successivamente nella seconda soglia costituita dal limite di € 10.000.

Verifichiamo il seguente esempio: il sig. Francesco Verdi ha sostenuto una spesa di € 3.600 per l’intero rifacimento del bagno, i cui pagamenti sono stati effettuati a titolo di acconto di € 1.000 in data 31/10/2013 e a titolo di saldo per la conclusione dei lavori di € 2.600 in data 28/02/2014. Ha, inoltre, acquistato una cucina componibile al prezzo di € 4.700 avente i requisiti per la detrazione “bonus mobili” in data 31/01/2014.

 

SPESA SOSTENUTA

DETRAZIONE IRPEF

BONUS MOBILI € 4.700

→ Detrazione Irpef del 50% in 10 anni su € 4.700 (pari a € 2.350), in quanto è stata abrogata la soglia dell’importo della spesa sostenuta (€ 3.600) per il recupero edilizio (retroattivamente).

 

La recente Circolare n.11/E/14 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta, inoltre, sulla modalità di fruizione del “bonus mobili” confermando che:

  • nelle tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono l’accesso al bonus mobili sono ricompresi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di ristrutturazione, nonché gli interventi antisismici effettuati su immobili colpiti da eventi calamitosi;
  • non vi è alcun “vincolo temporale nella consequenzialità̀ tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei mobili”. Pertanto, l’accesso al bonus mobili è consentito a tutti i contribuenti che abbiano sostenuto, a decorrere dal 26 giugno 2012, spese per gli interventi edilizi propedeutici per la detrazione in commento
  • TASI – rinvio versamento acconto per immobili ubicati in Comuni privi di delibera al 32.5.2014  –   Dal 2014 entra in vigore la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili dei Comuni) imposta che si affianca, senza sostituire, l’Imu. Il nuovo tributo si applica su tutti i fabbricati (comprese le abitazioni principali e relative pertinenze ed i fabbricati rurali, che invece sono esenti dall’IMU), ma esclude da tassazione i terreni agricoli (questi ultimi pagano solo l’Imu). La base imponibile TASI è la medesima prevista per l’applicazione dell’Imu (rendita catastale rivalutata per i fabbricati, reddito dominicale rivalutato per i terreni agricoli, valore venale per le aree edificabili), a cui viene applicata l’aliquota di base della TASI, pari all’1 per mille. Il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, ovvero può anche incrementarla sino ad un massimo del 2,5 per mille, ma comunque la somma delle aliquote Imu + TASI non può superare il massimo previsto per l’Imu (10,6 per mille per la generalità degli immobili diversi dall’abitazione principale).

Il Comune può derogare a tali limiti incrementando le aliquote di un ulteriore 0,8 per mille (quindi aliquota IMU + TASI può arrivare all’11,4 per mille e l’aliquota specifica TASI può arrivare al 3,3 per mille), purché l’extra-gettito sia destinato alla riduzione dell’imposta sulle abitazioni principali. È quindi fondamentale verificare con cura il contenuto dei regolamenti comunali per calcolare correttamente il tributo dovuto.

FATTISPECIE

IMU

TASI

Abitazione principale

NO

SI

Abitazione principale (A/1 – A/8 – A/9)

SI

SI

Altri fabbricati

SI

SI

Aree edificabili

SI

SI

Terreni agricoli

SI

NO

Fabbricati rurali strumentali

NO

SI

 

Le scadenze di versamento –  Il DL 16/14 ha stabilito per la TASI delle regole di versamento e calcolo dell’acconto simili all’Imu, ma ha richiesto l’introduzione di una previsione specifica sul 2014.  In un decreto in corso di approvazione, per evitare eventuali problemi di rimborso TASI sui fabbricati diversi dall’abitazione principale, verrà stabilito lo slittamento del versamento di tutti gli immobili per i quali non sia stata deliberata l’aliquota (scadenza fissata al 16 ottobre, facendo riferimento a quanto i Comuni avranno pubblicato entro il prossimo 31 luglio). Tale slittamento riguarda solo i Comuni che entro il 31 maggio non hanno pubblicato i parametri di calcolo, situazione davvero frequente visto che i Comuni con delibera pubblicata sono poco più di 2.000, quindi meno del 30% degli Enti. La scadenza di ottobre non dovrebbe invece interessare le abitazioni principali, la cui imposta, in tali comuni privi di delibera al 31 maggio, dovrà essere interamente versata a dicembre (questo aspetto dovrà essere confermato dal decreto in corso di approvazione).

In tutti i Comuni dove invece sono state pubblicate le aliquote, la scadenza per il versamento dell’acconto rimane ancorata al 16 giugno e, per il calcolo, si dovranno utilizzare proprio i parametri di calcolo deliberati dal Comune.

Pertanto, il discrimine per individuare la corretta regola di versamento, è la pubblicazione o meno delle delibere entro il 31 maggio scorso.

Acconto Comuni senza delibera entro 31.5

Abitazione principale

NON dovuto

Altri immobili

16 ottobre

Sulla base delle Aliquote deliberate entro 31.7

Acconto Comuni con delibera entro 31.5

Abitazione principale

16 giugno

Sulla base delle Aliquote deliberate entro 31.5

Altri immobili

16 giugno

Sulla base delle Aliquote deliberate entro 31.5

Da notare che l’eventuale rinvio riguarda solo ed esclusivamente la TASI, ma non l’Imu. Quindi nei circa 6.000 comuni privi di delibera TASI, il versamento di tale tributo viene rinviato, ma entro il 16 giugno si dovrà in ogni caso versare l’Imu (ovviamente ove dovuta).

Le modalità di versamento

Le modalità per eseguire il versamento della TASI sono analoghe a quelle previste per l’IMU:

  • tramite F24 nella sezione IMU e altre imposte locali, utilizzando gli specifici codici tributo approvati con la Risoluzione n.46/E/14 (la Risoluzione n.47/E emanata nella medesima data interessa invece i pagamenti fatti tramite F24 Enti pubblici)
  • tramite bollettino postale approvato con decreto interministeriale del 23.5.2014 e pubblicato in G.U. il 28.5.2014. Tale bollettino presenta l’intestatario prestampato “pagamento TASI” e un conto corrente unico per tutti i Comuni italiani (1017381649) in quanto il versamento sarà poi attribuito al singolo ente grazie al codice catastale che il contribuente vi indicherà

Codici tributo per il versamento TASI

Codice tributo Immobile Destinatario versamento

3958

Abitazione principale e pertinenze Comune

3959

Fabbricati rurali ad uso strumentale Comune

3960

Aree fabbricabili Comune

3961

Altri fabbricati Comune

Le regole generali per il versamento sono analoghe a quelle Imu:

  • Gli importi da indicare sul modello F24 devono essere arrotondati all’unità di euro
  • Occorre verificare sul regolamento comunale quale sia la soglia per il minimo di versamento.
  • Se il contribuente ha crediti tributari o contributivi a disposizione, può utilizzarli in compensazione nel modello F24.

CREDITO d’ IMPOSTA su CONTRIBUTO S.S.N. PER GLI AUTOTRASPORTATORI, confermato per il 2014 – Con il comunicato stampa del 30 maggio scorso l’Agenzia ha confermato anche per il 2014 il credito di imposta sul contributo al SSN per gli autotrasportatori di merci per conto terzi e conto proprio. L’articolo 1, co.103 della Legge n.266/05 ha stabilito, difatti, il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Il credito può essere utilizzato mediante presentazione del modello F24 in compensazione delle altre imposte da versare con indicazione del codice tributo 6793 e anno di riferimento 2014, ovvero anno cui si riferisce il credito. L’importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di €300 per veicolo.

Ciò vuol dire che in presenza di veicoli per i quali il contributo al SSN pagato sul premio di assicurazione, risulti inferiore a € 300 dovrà essere considerato, al fine della compensazione, il minor importo del contributo. Tale credito compensato non concorre al limite di € 700.000,00 previsto dall’art.25 del D.Lgs. n.241/97. Il credito utilizzato deve essere indicato nel modello Unico 2015 quadro RU con l’apposito “codice credito”, unitamente all’ammontare del credito spettante, nonché, in caso di eccessiva compensazione del credito, alla parte di esso oggetto di ravvedimento. Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall’imprenditore è prevista, inoltre, una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo il dettato dell’art.66, co.5, del Tuir. Per il periodo d’imposta 2013, con il comunicato già citato, l’Agenzia delle Entrate ha determinato le misure della deduzione in:  € 56,00 per i trasporti oltre il comune ove ha sede l’impresa ma all’interno della regione e delle regioni confinanti // € 92,00 per i trasporti effettuati oltre tale zona territoriale.

 

CHIARIMENTI UFFICIALI IN TEMA DI AGEVOLAZIONE ACE  (aiuto alla crescita economica) – Con la Circolare n.12/E del 23 maggio scorso l’Agenzia delle entrate, alle soglie della compilazione della terza dichiarazione dei redditi nella quale tale meccanismo incentivante ha trovato applicazione, fornisce con estremo ritardo gli attesi chiarimenti in tema di “Aiuto alla crescita economica (ACE)”, disciplina introdotta con il D.L. n.201/11. In estrema sintesi, l’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Detto rendimento nozionale è stato fissato al 3% per i primi tre periodi d’imposta di applicazione della normativa in parola (per coloro che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, i periodi d’imposta 2011, 2012 e 2013) mentre “per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4%, al 4,5% e al 4,75%” (si vedano in tal senso le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità per l’anno 2014). Fino a oggi per applicare tale disciplina si è fatto riferimento ai contenuti del decreto attuativo (il D.M. 14 marzo 2012 emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze) oltre che a contributi dottrinali, certamente autorevoli ma non ufficiali (si vedano circolare Assonime n.17 del 7.6.2012 e circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n.28/IR del 29.3.2012).

Si espongono di seguito, in forma di rappresentazione schematica, i principali chiarimenti forniti con il documento di prassi in commento (si tralascia la parte dei chiarimenti relativa alle operazioni poste in essere da e con soggetti non residenti, per i quali si rinvia ai contenuti della circolare).

Chiarimenti forniti dalla Circolare n.12/E/14  

Disciplina antielusiva- In tema di conferimenti in denaro a società controllate (fatto che determina per il conferente un decremento ai fini del calcolo dell’ agevolazione)  interviene la circolare per evidenziare alcune ipotesi in cui si può ritenere che il conferimento a società del gruppo non realizzi gli intenti elusivi che il decreto vuole evitare. La situazione di cui parla la circolare è rappresentata da conferimenti in denaro eseguiti sì a società del gruppo, ma con somme tratte dagli utili effettivamente prodotti, senza cioè che siano state ricevute somme da altri soggetti del gruppo. Si ipotizzi, ad esempio, che la società A controlli la società B che a sua volta controlla la società C. La società A esegue un conferimento in denaro alla società B, conferimento non preceduto ne’ da somme a sua volte conferite ad A da altri, ne’ derivanti da finanziamenti ricevuti da A da altri soggetti del gruppo. In tal caso il superamento della norma antielusiva può avvenire solo tramite istanza di interpello, per cui non siamo di fronte ad ipotesi di disapplicazione automatica della norma antielusiva, ma solo ad ipotesi attivabile tramite istanza alla DRE. Un altro chiarimento inerisce alla questione dell’incremento dei crediti da finanziamento. Come noto tale disposizione intende evitare che attraverso l’immissione nel gruppo di liquidità derivante da finanziamento si duplichi la base ACE. Ciò può avvenire in capo alla conferitaria (la quale vede incrementata la base ACE per effetto del conferimento) che utilizzi la somma ricevuta per eseguire un finanziamento ad altra società del gruppo, la quale a sua volta esegue con la stessa somma un conferimento a favore di un’altra società del medesimo gruppo. In capo alla società che ha eseguito il finanziamento e quindi ha incrementato il valore dei crediti da finanziamento, si ha la riduzione della base ACE. Sul punto la circolare afferma che la valutazione del calcolo dell’incremento dei crediti da finanziamento non avviene per masse ma per singola società finanziata.

Impresa familiare – La circolare, al par.4, cambia orientamento e stabilisce che il rendimento nozionale va direttamente attribuito all’imprenditore ed ai collaboratori familiari in base alla percentuale di reddito attribuito per trasparenza. Quindi il collaboratore familiare si vedrà sempre attribuita una quota di variazione diminutiva poiché non è più necessario che essa superi il reddito prodotto dall’impresa. Questa diversa interpretazione comporta adattamenti nel modello Unico, il cui prospetto nel rigo RS37 era stato strutturato per attribuire al collaboratore familiare solo la quota di rendimento nozionale eccedente il reddito d’impresa. Si dovrà pertanto inserire nel rigo RS37 colonna 9 direttamente la quota di rendimento nozionale spettante al collaboratore, e nella colonna 11 quella spettante all’imprenditore che viene calcolata per differenza rispetto all’importo attribuito ai collaboratori familiari. Eventuali eccedenze rispetto al reddito d’impresa (per la quota di spettanza dell’imprenditore e dei collaboratori) divengono riportabili a nuovo nei periodi d’imposta successivi.

Meccanismi applicativi dell’agevolazione– Un primo chiarimento è riservato al funzionamento dell’agevolazione ACE in presenza di soggetti rientranti nella disciplina delle società non operative (o più comunemente definite “di comodo”). In particolare viene esaminata la questione se la deduzione ACE possa essere portata in riduzione del cosiddetto reddito minimo. Viene chiarito, confermando quanto già affermato nelle Circolare n.25/E/07 e Circolare n.53/E/09, che il reddito minimo deve essere ridotto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti e quindi anche dell’importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio. Sul tema della rilevanza dei decrementi viene precisato che in caso si deliberi la distribuzione della riserva in un dato anno ma l’erogazione avvenga in quello successivo, il decremento del capitale proprio avrà effetto sin dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata assunta la delibera di distribuzione degli utili. In relazione ai criteri di utilizzo e riporto delle eccedenze di rendimento nozionale non fruito nel periodo d’imposta la circolare – in ragione della riportabilità illimitata delle predette eccedenze – precisa che l’uso delle stesse è obbligatorio fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d’imposta cui si riferisce e, conseguentemente, nei predetti limiti, eventuali quote di ACE non utilizzate non potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi.

Periodo d’imposta diverso dai 12 mesi- Il chiarimento riguarda le società di capitali che si sono costituite alla fine del 2010 con il cosiddetto periodo d’imposta “lungo”, e cioè che si chiude al 31.12.2011. Sul punto la circolare conviene sulla necessità di riconoscere l’agevolazione pari al conferimento iniziale anche se questo è avvenuto nel 2010, momento generalmente escluso dalla applicazione dell’ACE. E ciò sulla base del fatto che, come conferma la circolare, nel caso citato non si può non riconoscere che l’incremento si è manifestato già nel primo periodo rilevante ai fini ACE (nell’esempio 1.10.2010 – 31.12.2011)

ACE e consolidato – Con riferimento al regime di circolazione delle eccedenze ACE nell’ambito del consolidato – dal quale rimangono escluse le eccedenze di “quote ACE” generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato, per le quali permane il divieto di attribuzione al consolidato – l’Agenzia delle entrate precisa che l’attribuzione delle predette eccedenze alla fiscal unit debba avvenire in via obbligatoria ed in misura pari alla capienza del reddito complessivo netto del gruppo e che le eccedenze non trasferite, nell’ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi dalle società appartenenti al consolidato.

*** *** ***

ESCLUSIVITA’ della PEC  – Già nella scorsa circolare abbiamo dato evidenza del fatto che è già trascorso quasi un anno da quando tutti i soggetti iscritti alla Camera di Commercio, siano società o ditte individuali, devono dotarsi di apposito indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Tuttavia nei giorni scorsi il Mise è intervenuto sull’argomento con apposita circolare, protocollo 77684 del 9 maggio 2014, per chiarire che: l’indirizzo di posta elettronica certificata deve essere esclusivo. In particolare il Mise ha specificato che: “Nel caso in cui, …., si rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un’altra (o di più altre) – ovvero, comunque, l’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia <<proprio>> della stessa – dovrà avviarsi la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell’art. 2191 c.c., previa intimazione, all’impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC <<proprio>>”.

Le motivazioni a fondamento di tale indicazione, che peraltro rende nulla ogni altra disposizione precedente e di carattere opposto, si basa sul valore da attribuire all’indirizzo pec delle imprese, in particolare il Mise afferma che esso ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso rappresenta un sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione. Il Mise chiarisce quindi che in assenza di esclusività dell’indirizzo pec seguirà un provvedimento di cancellazione d’ufficio dello stesso, con applicazione delle sanzioni:

Ex art.16, co.6-bis,  D.L. n.185/08: per le imprese costituite in forma societaria sospensione della domanda di iscrizione per tre mesi, in attesa che la stessa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata

Ex art.5, co.2,  D.L. n.179/12: per le ditte individuali sospensione della domanda fino ad integrazione con indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni, trascorso inutilmente il quale la domanda si intende non presentata.

AL  30 GIUGNO 2014  SCADENZA  TERMINE per la RIDETERMINAZIONE del VALORE di PARTECIPAZIONI E TERRENI –  La Legge di Stabilità 2014 – L. n.147/2013 – all’art.1, co.156 ha riaperto i termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche (per operazioni estranee all’attività di impresa), società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’art.5 Tuir, enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale) e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia. Si tratta di un provvedimento transitorio (anche se ripetutamente riproposto nel corso degli ultimi 13 anni) che consente di adeguare il costo fiscalmente riconosciuto di terreni e partecipazioni onde ridurre l’eventuale plusvalenza tassabile da determinare in sede di cessione del bene.  Il provvedimento ha stabilito che la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2014, ed esplica i suoi effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima da asseverare entro il 30 giugno 2014. Il 30 giugno corrisponde anche alla data per versare l’imposta sostitutiva o, nel caso in cui il contribuente decida di avvalersi della rateazione, la prima rata di essa.  Le rate successive sulle quali sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo scadranno:  – 30/06/15 Versamento 2° rata – 30/06/16 Versamento 3° rata

Si ricorda che l’imposta sostitutiva deve essere calcolata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2014, con applicazione delle seguenti aliquote:

•4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;

•4% per le partecipazioni qualificate;

•2% per le partecipazioni non qualificate.

 

I CORRETTIVI CONGIUNTURALI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE PER L’ANNO 2013 –  Con il D.M. 2 maggio 2014 (pubblicato in G.U. n.108 del 12.5.2014) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo di imposta 2013, che individua specifici correttivi (si tratta di riduzioni che vanno ad abbassare il ricavo minimo e puntuale emergente dalla prima analisi di congruità e normalità economica) da applicare al software Gerico al fine di tenere conto degli effetti prodotti dalla crisi economica. I correttivi, individuati tanto per le imprese quanto per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (prevalentemente i professionisti), sono sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno. Quattro correttivi riguardano le imprese e, precisamente:

>  modifica dei valori soglia dell’indicatore della durata delle scorte: tale correttivo, che incide sull’analisi di normalità economica e agisce sull’indicatore “Durata delle scorte”, neutralizza l’effetto dell’invenduto delle imprese non congrue. Condizione per l’accesso al correttivo è la presenza di un calo dei ricavi 2013 rispetto al 2012 e che abbiano valori coerenti sulle rimanenze iniziali;

>  riproposizione dei correttivi specifici per l’incremento del prezzo dei carburanti: tale correttivo, che incide sulla verifica di congruità, agisce per gli studi VG72A (taxisti), VG72B (altri trasporti di passeggeri) e VG68U (autotrasportatori e servizi di trasloco) tenendo conto dell’andamento del costo del carburante nel periodo di riferimento; essendo stato traslato nei prezzi/tariffe delle prestazioni, ha inevitabilmente ridotto la marginalità delle imprese;

> correttivi congiunturali di settore: tali correttivi, che incidono sulla verifica di congruità, hanno la funzione di adattare la formula di regressione di stima dei ricavi tenendo conto proprio dell’andamento del settore di appartenenza. Tale categoria di correttivi agisce in modo automatico sul valore teorico dei ricavi stimati per tutte le imprese non congrue e terrà conto oltre che dello studio anche del cluster di appartenenza dell’impresa;

> correttivi congiunturale individuali: tali correttivi, che incidono sulla verifica di congruità, agiscono per la parte di crisi evidenziata dall’impresa in maggior misura rispetto a quella del settore di appartenenza. Il correttivo agisce a condizione che l’impresa abbia sostenuto nel 2013 costi variabili di entità inferiore rispetto al biennio precedente (ovvero 2012 e 2011). La determinazione dell’entità del correttivo è modulata per settore/cluster e territorialità dell’impresa.

Anche per quanto riguarda le attività professionali vengono riproposti i medesimi correttivi previsti per lo scorso anno anche se, ovviamente, con effetti applicati all’andamento della crisi del 2013. Per tali soggetti:

>  il correttivo congiunturale di settore viene determinato sulla base dell’andamento della riduzione delle tariffe professionali per gli studi che basano la stima dei compensi sulla base delle prestazioni professionali effettuate;

> il correttivo congiunturale individuale è basato sull’incidenza dei compensi relativi agli incarichi per i quali sussistono solo saldi/acconti rispetto a quelli iniziati e completati nell’anno.

Attenzione al campo “note aggiuntive” – I richiamati correttivi per la crisi, anche se mirano a cogliere il massimo dettaglio (settore, individualità e territorio), hanno inevitabilmente una valenza generalizzata e conseguentemente potrebbero sussistere situazioni in cui il contribuente non si riconosce nell’analisi e nei conseguenti correttivi applicati. Va, infatti, sottolineato che le tendenze riscontrate sono dei valori medi che rappresentano, ancor più degli scorsi anni, gruppi di imprese con una variabilità estremamente rilevante (cosiddetta “turbolenza”). Di conseguenza occorre, ancor più degli scorsi anni, segnalare eventuali anomalie, anche con riferimento alla situazione di crisi, nel campo “note aggiuntive” del modello dello studio di cui l’Amministrazione finanziaria deve tenere conto già in fase di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. Occorre inoltre ricordare che tali segnalazioni potrebbero portare ad approfondimenti di analisi e modifiche qualora i correttivi non fossero risultati adeguati in determinate casistiche. Si invita pertanto la gentile Clientela che dovesse risultare non congrua anche a seguito delle riduzioni riconosciute dai predetti correttivi congiunturali, a documentare allo Studio situazioni particolari o di settore che possano aver inciso nella contrazione dei margini e dei ricavi.

IN ARRIVO LE LETTERE DEL REDDITOMETRO –  Parte la “macchina” del nuovo redditometro; infatti, in queste settimane sono state recapitate le prime lettere ai contribuenti che evidenziavano, per il periodo di imposta 2009, spese risultanti dall’anagrafe tributaria non compatibili con il reddito dichiarato. Lo scopo della lettera è quello di attivare un confronto con il contribuente, in modo che si possano fornire eventuali giustificazioni alle apparenti anomalie ed, al contempo, richiedere alcune informazioni mancanti. In caso di mancata partecipazione all’incontro o di mancata fornitura delle informazioni richieste, l’Ufficio potrà valutare:

> di attivare le indagini bancarie;

> di irrogare una sanzione da € 258 a € 2.065.

Nel caso di eventuale impedimento,  è possibile fissare una differente data per l’incontro.

 

Le informazioni presenti nella lettera – In allegato alla comunicazione si trovano delle tabelle relative alle seguenti casistiche:

> spese per l’abitazione ed altri immobili (canone di locazione, rate di mutuo, acqua e condominio, manutenzione ordinaria, intermediazione, ecc.);

> sanità (medicinali e visite mediche);

> trasporti (assicurazione, bollo, ricambi e carburanti per ciascun mezzo);

> altri beni e servizi (assicurazioni danni, infortuni e malattia, contributi previdenziali obbligatori, canoni di leasing, ecc.);

> altre tipologia di spesa (non identificate, ma destinate ad accogliere altre particolari ipotesi);

in relazione alle quali sono presenti tre colonne:

1. spesa certa, quindi intercettata da dati risultanti a sistema (ad esempio, bollo e assicurazione dei veicoli, spese mediche e visite, ecc.);

2. spesa per elementi certi (ad esempio, spese per manutenzioni e carburanti degli autoveicoli, determinati sulla base dei dati medi ISTAT);

3. dati forniti dal contribuente (ove li intendesse segnalare).

 

Le informazioni richieste al contribuente –  Oltre a fornire eventuali informazioni di dettaglio possedute per le casistiche sopra delineate, al contribuente viene richiesto di specificare:

>  la correttezza della tipologia di nucleo familiare;

> la conferma dell’assenza di immobili adibiti a propria abitazione, in proprietà, locazione od altro titolo (in tal caso viene attribuito al contribuente un fitto figurativo sulla base dei dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare);

> il saldo iniziale e finale di eventuali conti correnti bancari e postali e di eventuali conto titoli, al fine di determinare quello che viene definito “incremento del risparmio”, vale a dire l’ammontare di accumulo di denaro o valori mobiliari che rappresenta la parte di reddito non speso nell’anno, ma risparmiato (in sostanza, si presume l’esistenza di un reddito non solo nel caso di manifestazione di una spesa, ma anche in quello di risparmio della ricchezza).

Cosa fare ove si dovesse ricevere la comunicazione :  È stato affermato che le lettere sono state inviate solo ai contribuenti che evidenziano grosse incongruenze tra capacità di spesa / risparmio e reddito dichiarato. Se ciò fosse vero, la ricezione dell’invito può rappresentare una questione da affrontare con la massima serietà, al fine di riuscire a produrre per tempo tutta la documentazione a comprova del proprio tenore di vita.

 

IL RATING DI LEGALITÀ PREMIA LE AZIENDE –  L’articolo 5-ter del D.L. n.1/12 ha introdotto nel nostro sistema l’istituto del rating di legalità che, oltre a porsi come ostacolo alla diffusione dei comportamenti illeciti nelle imprese, determina, oltre ad un vantaggio in termini di riconoscimento pubblico, un regime premiale in sede:

> di concessione di finanziamenti da parte delle P.A. (per finanziamenti si intendono anche: crediti di imposta, bonus fiscali, concessioni di garanzia, contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamenti agevolati);

> di accesso al credito bancario.

La disciplina, che si completa a mezzo del decreto n.57 del 20 febbraio 2014 e della delibera dell’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) n.24075 del 14 novembre 2012, non dovrebbe esplicare invece alcun effetto nel settore degli appalti pubblici, posto che gli strumenti preposti ad assicurare il rispetto della legalità e l’eticità dei comportamenti d’impresa sono specifici e distinti rispetto al rating. In merito agli effetti “benefici”, va detto che i medesimi si riverbereranno sicuramente in sede di concessione di finanziamenti da parte delle PA (il decreto attuativo è entrato in vigore l’8 aprile 2014 e la PA dovrà darne applicazione entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, quindi entro il 6 agosto 2014).

 

Soggetti interessati – Sono interessati alla tematica le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza.  Al riguardo, vanno specificati tre ulteriori concetti:

> l’impresa deve essere intesa quale soggetto individuale o collettivo, avente almeno una sede operativa, intesa quale luogo ove materialmente viene svolta l’attività produttiva di beni o quella di scambio di beni e/o servizi, nel territorio nazionale;

> per quanto attiene il fatturato minimo, esso deve risultate dall’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente a quello in cui viene richiesto il rating di legalità;

> è necessaria l’iscrizione da almeno un biennio nel Registro delle Imprese.

Requisiti necessari e qualità che potenziano il punteggio  – Il rating assegnato alle imprese viene espresso con delle “stellette”, che variano da un minimo di una ad un massimo di tre.  Per l’ottenimento del rating rilevano:

> i requisiti indispensabili, quelli cioè imprescindibili, senza i quali non è possibile ottenere il rating;

> le condizioni ulteriori, di natura migliorativa, che permettono il conseguimento di un punteggio più elevato.

Il primo gruppo di requisiti (quelli imprescindibili) è costituito da:

1) assenza di condanne penali a carico dell’imprenditore e dei vertici aziendali (salvo specifiche ipotesi di deroga);

2) assenza di condanne a carico dell’impresa ex D.Lgs. n.231/01 (salvo specifiche ipotesi di deroga);

3) assenza di condanne definitive per gravi illeciti in materia antitrust;

4) assenza di accertamenti definitivi di maggior reddito;

5) assenza di accertamenti definitivi per violazioni in tema di salute e di diritti dei lavoratori;

6) effettuazione di pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di € 1.000 esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciabili;

7) assenza di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui il soggetto richiedente è o è stato beneficiario e per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, diventati inoppugnabili o confermati con una sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

8) assenza di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità.

Rispettati i requisiti di cui sopra, l’impresa ottiene una stelletta, mentre per poter arrivare al massimo previsto di 3, devono essere rispettati ulteriori parametri così individuati:

> rispetto del protocollo di legalità di Confindustria;

-tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori ai € 1.000;

> sistemi di compliance aziendale;

> processi di Corporate Social Responsability;

> iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;

> adesione a un codice di autodisciplina.

Nello specifico, ogni tre ulteriori requisiti rispettati si ottiene una stelletta aggiuntiva.

 

Ottenimento e validità del rating – L’impresa che intende ottenere il rating di legalità deve presentare all’Autorità Garante per le comunicazioni ed il Mercato apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del Formulario pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Autorità stessa; il formulario deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della società ed accompagnato da copia di un documento d’identità personale. L’inoltro della domanda deve avvenire esclusivamente per via telematica, secondo le indicazioni fornite sul sito; non verranno accettate domande inviate con modalità diverse, in particolare in forma cartacea, via posta, via fax o consegnate a mano.

Il possesso dei requisiti per l’attribuzione del rating, nonché dei requisiti per l’incremento del punteggio è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa. Una volta ottenuto il rating di legalità esso dura per un biennio ed è rinnovabile. Sono anche possibili ipotesi di sospensione nelle ipotesi di:

•             rinvio a giudizio o adozione di una delle misure cautelari personali o patrimoniali ostative all’accesso;

•             adozione di provvedimenti che sanciscono la violazione dei requisiti (ad esempio, condanne per gravi violazioni antitrust, accertamenti di maggior reddito, ecc.).

 

Pubblicità del rating

Il rating di legalità è soggetto a un particolare sistema di pubblicità basato su un elenco on-line liberamente accessibile in un’apposita sezione del sito internet dell’Autorità.

Nell’elenco sono indicate le imprese cui il rating è stato attribuito, sospeso o revocato e la decorrenza di ciascun provvedimento.

Questo sistema assicura la trasparenza nei confronti del mercato circa il possesso del rating e le possibili vicende modificative. La pubblicazione di un’eventuale sospensione o revoca del rating ha evidentemente un impatto negativo sull’immagine dell’impresa interessata.

 

PRINCIPALI SCADENZE dal 16 GIUGNO 2014 al 15 LUGLIO 2014 –  Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno 2014 al 15 luglio 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. Le scadenze che seguono non tengono conto di alcun provvedimento di proroga.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

16 Giugno TARI e TASI – Scade oggi il termine per il versamento della rata semestrale 2014 relativamente alla TARI, tassa sui rifiuti, e alla TASI, tassa sui servizi indivisibili (all’art.1, co.688, L. n.147/13).

30 Giugno Rivalutazione dei terreni e partecipazioni – Scade oggi il termine di redazione e giuramento della perizia di stima nonché di versamento dell’imposta sostitutiva, relativamente all’affrancamento dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2014.

Scade inoltre, sempre oggi, relativamente alla rivalutazione dei terreni e partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio, il versamento della seconda e terza rata per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.

SCADENZE FISSE

16 giugno  Registrazioni contabili – Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00.

Fatturazione differita – Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche – Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Versamenti Iva mensili – Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Persone fisiche che presentano Unico 2014 (anche non titolari di partita iva)  – Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef e Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2013 e primo acconto per il 2014 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani /commercianti dovuti sui redditi 2013 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto. Il versamento potrà avvenire anche entro il 17 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0.40%.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2014 – Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef e Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2013 e primo acconto per il 2014. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto. Il versamento potrà avvenire anche entro il 17 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0.40%.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio – Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2013 e primo acconto per il 2014 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/14.

Imposta sostitutiva operazioni straordinarie,  riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza – I soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, senza alcuna maggiorazione entro oggi, l’imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni. Sempre oggi scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, sempre senza maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.

Ivie – Scade oggi per le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, il versamento, in unica soluzione o rateale, dell’imposta sul valore degli immobili destinati all’estero così come risulta dalla liquidazione in dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2013 ed acconto 2014, senza maggiorazione.

Ivafe – Scade oggi il termine per le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all’estero il versamento in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2013 e di primo acconto per l’anno 2014 senza alcuna maggiorazione.

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni – Scade oggi il termine per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva dovuta dall’impresa nella misura del 16% in caso di rivalutazione dei beni ammortizzabili e nella misura del 12% nel caso di rivalutazione di beni non ammortizzabili. Sempre oggi scade anche il termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 10% sul saldo attivo di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni.

Cedolare secca – Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2013 della c.d. “cedolare secca”, il termine per il versamento del saldo dell’imposta dovuta per il 2013 e della prima rata d’acconto per il 2014. Il versamento può essere effettuato in data 17 luglio 2014, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio  – Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l’anno 2013, senza maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato entro il 17 luglio 2014 con maggiorazione dello 0,40%.

Opzione tassazione di gruppo – Entro oggi le società controllante e controllate con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che decidono di optare per il regime di tassazione del consolidato ex art.117 del Tuir devono presentare in via telematica la comunicazione per l’esercizio dell’opzione.

Imu – Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta municipale propria quale prima rata di acconto per il 2014.

Dichiarazioni d’intento – Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di maggio. Si ricorda che, ai sensi dell’art.2, co.4, D.L. n.16 del 2 marzo 2012, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale – Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2013, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la quarta rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099.

Versamento dei contributi Inps – Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte – Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini – Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta – Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni – Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 maggio.

Consegna copia 730/2014 –  Per i CAF–dipendenti ed i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, scade oggi il termine per consegnare al lavoratore dipendente o pensionato copia della dichiarazione Modello 730 e del prospetto di liquidazione Modello 730-3.

20 Giugno Presentazione dichiarazione periodica Conai – Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

25 Giugno Presentazione elenchi Intrastat mensili –  Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.

30 Giugno Versamento II rata soggetti non titolari partita iva – Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno scade oggi il termine di versamento della II rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,16%. Di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2014.

Dichiarazione Imu – Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione ai fini Imu per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo – inizio del possesso o variazioni intervenute – sia sorto dal 1° gennaio 2013.

Imprese di autotrasporto: rimborso accise – Scade oggi per le imprese di autotrasporto il termine per richiedere il rimborso degli incrementi dell’aliquota d’accisa per i consumi di gasolio del 2013.

Comunicazione Black list mensile  – Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “black-list” scade oggi, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente.

Comunicazioni di acquisto da San Marino – Scade oggi il termine per l’invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri iva nel mese di maggio.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili – Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione – Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.06.2014.

Presentazione del modello Uniemens Individuale – Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

Cinque per mille – Scade oggi per gli enti iscritti negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille, enti del volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica e dell’Università, l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

15 Luglio   Registrazioni contabili – Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00.

Fatturazione differita – Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche – Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

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 Notiziario a cura dello “Studio DI GREGORIO & ASSOCIATI” –  info@studiodigregorio.it – Roma 00137,  via Ludovico di Breme 61