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Convegno INT: il Ruolo del Tributarista

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Questa, una della tematiche trattate durante la giornata di studio promossa lo scorso febbraio dall’Istituto Nazionale Tributaristi. Presso lo Sheraton Hotel & Conference Center di Padova, si è svolta il 15 febbraio scorso una densa giornata di studio organizzata dall’INT, l’Istituto Nazionale Tributaristi, riguardante quattro importanti tematiche:

1) Le Novità Fiscali del 2014;
2) Rappresentanza e Assistenza avanti agli Uffici;
3) La Legge n. 4/2013 “Attestato di Qualità”;
4) La Norma U.N.I. per i Tributaristi.

Come relatori si sono avvicendati Gianfranco Costa (docente della Scuola Superiore Economia e Finanze), Riccardo Alemanno (presidente nazionale dell’Istituto Nazionale Tributaristi), Edoardo Giuseppe Boccalini (segretario nazionale dell’INT), Andrea Bognolo (delegato regionale INT per il Veneto). Mentre sul nostro sito ufficiale (www.tributaristi-int.it) provvederemo a sviluppare tutte le tematiche trattate nel convegno, in questa sede desideriamo soffermarci su una parte della relazione svolta dal Presidente Riccardo Alemanno, riguardante la regolamentazione sulle “Professioni non organizzate in Ordini o Collegi”; e ci piace ricordare come il periodico Consul Press, già in precedenza, aveva sempre auspicato il riconoscimento di alcune realtà professionali, finalmente poi introdotto dal legislatore con la Legge n. 4/2013. Procediamo dunque ad esaminare “Il Ruolo del Tributarista”, sulla base della relazione illustrata dal Presidente Riccardo Alemanno.

Le regole generali, individuate dall’UNI riguardanti le attività professionali non regolamentate debbono tendere a:

1) Assicurare un costante monitoraggio del contesto legislativo permanente, nazionale e internazio- nale, procedendo a una revisione periodica delle norme elaborate, nonché la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).
2) Garantire, per quanto possibile, il coinvolgimento di tutte le arti interessate, ai vari livelli pertinenti (ad esempio Regioni e Ministeri, Organizzazioni rappresentative delle imprese, dei sindacati lavoratori e dei consumatori, nonché Albi professionali interessati, Associazioni professionali, Organismi di valutazione ed ONG, Università ed Enti di ricerca, Associazioni culturali, ecc.).
3) Fornire specifiche indicazioni per i processi di valutazione e di convalida delle conoscenze, abilità e competenze, dato che il corpus normativo sulle attività professionali deve essere inserito nel contesto dell’Unione Europea, come strumento utile alla libera mobilità delle professionalità personali.

Alla luce di quanto sopra delineato, sono stati in primo luogo osservati i principi e le indicazioni di cui alla Raccomandazione 2008/C111/01 (EQF) e della Raccomandazione 2009/C 155/02 (ECVET). Dal punto di vista metodologico, si è stabilito che le terminologie e le definizioni di base adottate (qualifica, conoscenza, abilità, competenza, apprendimento formale, non formale ed informale) siano riprese in massima parte dall’EQF, dall’ECVET e dal lessico vigente in ambito comunitario. Ai fini della declinazione dei suddetti requisiti è necessario far riferimento alla specifica figura professionale ed ai risultati attesi da tali capacità professionali. Gli elementi utili per le modalità di valutazione sono stati individuati in base a quanto già consolidato nell’articolato ambito della formazione tecnica volontaria, con riferimento anche al corpus normativo riguardante dette valutazione di conformità, nonché agli aspetti etici e deontologici pertinenti ed alle linee guida specificate della Guida CEN 14.

A) SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del Tributarista/Consulente Tributario, ossia della figura professionale che fornisce consulenza ed opera, con la propria capacità tecnica, nei settori tributario, fiscale, amministrativo e aziendale, in ambito pubblico e privato. Detti requisiti sono specificati in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità all’EQF (European Qualifications Framework) e sono espressi specificatamente per agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento. Nella descrizione dell’attività professionale, infatti, sono da considerare le variabilità di numerosi e differenti aspetti, tra cui:

a) le modalità e criteri di esecuzione della prestazione professionale;
b) le competenze soggettive;
c) le aspettative, le esigenze e richieste del cliente;
d) i percorsi di formazione-addestramento e apprendimento;
e) il valore aggiunto riconosciuto alla prestazione.

B) ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE

Il Tributarista, nello svolgere la sua attività professionale ha il compito di:

a) accogliere il potenziale cliente nel suo studio ed individuare, con una prima sommaria analisi, i motivi che lo hanno indotto a questa scelta;
b) accettare l’incarico con mandato, identificando il nuovo cliente secondo le normative vigenti, nonché informandolo dettagliatamente sulla propria qualifica professionale, onde evitare fraintendimenti con altre professionalità;
c) acquisire i dati, le informazioni e i documenti inerenti la prestazione richiesta e pianificare l’attività di consulenza aziendale e/o fiscale;
d) elaborare le informazioni, anche attraverso software dedicati;
e) redigere, aggiornare e conservare le scritture contabili;
f) redigere il bilancio e predisporre la nota integrativa, nonché le dichiarazioni fiscali;
g) fornire servizi telematici di interme-diazione con il Ministero delle Finanze;
h) fornire consulenza societaria anche per operazioni straordinarie;
i) fornire consulenza e assistenza in materia di accertamento e contenzioso tributario;
l) redigere dichiarazioni di successione;
m) redigere contratti in genere.

Per poter assolvere ai compiti descritti, il Tributarista deve possedere adeguate competenze, abilità e conoscenze specifiche.

C) GLI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E LA CONVALIDA DEI RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO

In base a determinate linee guida, atte a determinare gli elementi idonei per il percorso formativo e di apprendimento del professionista operante nel settore tributario.

C1) L’ACCESSO

Attualmente l’accesso alla professione non è subordinato a uno specifico percorso formativo e, pertanto, si possono ipotizzare le seguenti modalità, fra loro alternative:

a) mediante apprendimento formale con diploma di ragioneria/titoli equipollenti e/o laurea in materie giuridiche o economiche, diploma di laurea secondaria superiore e/o laurea; frequenza a corso di formazione specifico presso istituti pubblici di formazione professionale, con rilascio di attestato e qualifica;
b) mediante interazione di apprendimento formale e non formale con diploma di scuola secondaria superiore e/o laurea, frequenza a corso di formazione specifico presso istituti privati di formazione professionale, il cui attestato non abbia riconoscimento ufficiale, purché seguito da periodo di praticantato o assistentato di almeno un anno presso un professionista autorizzato conformemente alla presente norma, con analisi del curriculum vitae integrato da documenti comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato.

C2) IL MANTENIMENTO

Attualmente il mantenimento, l’aggiornamento e l’evoluzione delle competenze necessarie alla professione di Tributarista non sono subordinate a uno specifico percorso formativo o manutentivo.
Il professionista può, pertanto, seguire percorsi autonomi o guidati di aggiornamento professionale, anche seguendo percorsi formativi proposti a tal fine dalle associazioni professionali di categoria.

C3) LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO PROFESSIONALE

La valutazione dell’apprendimento del percorso formativo del Tributarista dovrebbe essere seguita sulla base delle conoscenze, delle abilità e delle competenze specifiche. Tra i metodi di valutazione è l’esame scritto per la valutazione delle conoscenze. Tale esame può consistere in:

a) prova con domande a risposta multipla: per ogni domanda vengono proposte almeno tre risposte, ognuna delle quali può essere corretta o errata, e il candidato deve indicare quelle corrette;
b) prova con domanda e risposta chiusa: per ogni domanda vengono proposte almeno tre risposte, delle quali solo una è corretta;
c) prova con domande a risposta aperta: per ciascuna domanda il candidato è tenuto a fornire una riposta appropriata. All’esame scritto può seguire l’esame orale, per approfondire il livello delle conoscenze, competenze e capacità relazionali acquisite dal candidato.

D) ORGANIZZAZIONE PER LA VALUTAZIONE E/O LA CONVALIDA

L’organizzazione che effettua la valutazione e/o la convalida dei risultati dell’apprendimento deve:

a) avere i requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza ed assenza di conflitti di interessi;
b) assicurare l’omogeneità delle valutazioni;
c) definire, adottare e rispettare un proprio sistema di qualità documentato e un proprio codice deontologico.

E) GLI ASPETTI ETICI E DEONTOLOGICI APPLICABILI

E1) CORRETTEZZA E MORALITÀ

Il Tributarista è tenuto a uniformare il proprio comportamento alle disposizioni di legge vigenti, ai principi di correttezza e lealtà professionale. È tenuto altresì a uniformare la propria vita, anche privata, a principi di dignità e di decoro, evitando situazioni e comportamenti che possano arrecare discredito alla propria categoria professionale.

E2) LA RISERVATEZZA

Il Tributarista è tenuto a rispettare il segreto professionale evitando la divulgazione di fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza per ragioni connesse all’attività professionale.

E3) INDIPENDENZA, INFEDELTÀ E INCOMPATIBILITÀ

Il Tributarista è tenuto ad esercitare la professione in assoluta indipendenza evitando situazioni ed assumenti incarichi che ne possano compromettere il  sereno svolgimento per ragioni di incompatibilità.

E4) L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il Tributarista è tenuto al costante aggiornamento professionale al fine dello svolgimento dell’incarico affidato nel miglior modo possibile.

E5) RAPPORTI CON I COLLEGHI

Il Tributarista è tenuto a mantenere i rapporti con i colleghi con assoluta lealtà e correttezza evitando di intraprendere azioni che possano arrecare danni personali e all’attività di colleghi.

E6) RAPPORTI CON LA CLIENTELA

Il Tributarista è tenuto a improntare i rapporti con i propri clienti secondo i principi di massima correttezza, lealtà e trasparenza. Egli è tenuto altresì ad assumere gli incarichi professionali o in relazione alle proprie competenze, tutelando sempre e comunque gli interessi del cliente nel rispetto delle leggi vigenti. Egli è tenuto, inoltre, a qualificarsi con i titoli che gli competono con esattezza e precisione evitando possibili equivoci con qualifiche che competono ad altri professionisti.

Riccardo Abbamonte
Esperto in ricerche
storiche e sociopolitiche