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Milano: carica di 400 avvocati a tutela della salute dei cittadini

A Milano il 15 novembre, si è svolto uno dei convegni più importanti dell ultimo semestre, dove si è parlato di diritto alla salute, responsabilità civile, ruolo delle istituzioni a tutela della persona, diritti fondamentali, come sanciti dalla carta di NIZZA del 2000.
Responsabilità civile dei medici in casi di danno alla salute:  una sentenza della I sez. civile del Tribunale di Milano dello scorso luglio nega le precedenti emesse nel corso del tempo ( anche dopo legge Balduzzi) da Corte di Cassazione. L’effetto che tale sentenza ha ottenuto è, la non certezza per le persone di ottenere giustizia in sede giudiziale. Il convegno, che ha visto fra i suoi partecipanti  avvocati e medici legali, aveva lo scopo di chiarire di che natura giuridica è la responsabilità civile del medico nel tentativo di riaffermare uno dei diritti della persona, imprescindibile anche dal parere di un unico giudice di un tribunale italiano.

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Milano, la carica dei 400 avvocati  a tutela della salute dei cittadini  – “Il contributo culturale e professionale delle associazioni specializzate e di riferimento del settore della Responsabilità civile sono una necessità imprescindibile per il Governo e per il Parlamento quando si tratti di provvedimenti che vanno ad incidere sui diritti fondamentali della persona” lo afferma a Milano il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri in apertura del convegno  ‘Il Ruolo delle Istituzioni nella tutela delle persone, L’accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni’ organizzato dall’Associazione Valore Uomo di cui è presidente l’Avvocato Giuseppe Mazzucchiello che, da anni, si batte per la difesa dei diritti fondamentali della persona così come sanciti dalla Carta di Nizza del  2000 .

Il Sottosegretario Ferri, preso atto dei contrasti che esistono al momento nel settore del risarcimento dei danni da lesioni e da morte, dopo aver ascoltato le tante autorevoli voci presenti al dibattito, ha sollecitato a formulare ipotesi di riforma che certamente serviranno per dare completezza all’iter legislativo delle norme che stanno andando avanti in Parlamento.

L’incontro, che ha avuto luogo ieri presso l’hotel Michelangelo della città meneghina, ha visto l’adesione di oltre 400 partecipanti, giuristi e medici, attirati in massa dal delicato tema della tutela della salute, che appare ancora oggi estremamente difficile da affrontare in sede giudiziale, in specie in alcune città.

In tale materia, spiega Mazzucchiello confortato dagli autorevoli relatori intervenuti, il punto di partenza deve essere  la persona e, in casi di danno alla salute, la certezza della giustizia e del risarcimento integrale del danno subìto.

“Ma cosa può comprendere il cittadino dei percorsi giurisprudenziali e legislativi che appaiono ai suoi occhi nebulosi mandandolo in confusione a causa della disparità di orientamento dei vari organi preposti?” si interroga il sottosegretario Ferri spiegando che “primaria esigenza del Cittadino è una Giustizia che funzioni in tempi rapidi”.

In effetti il dibattito svolto con una foltissima presenza di Avvocati meneghini ha consentito di accertare che alcune pronunce del Tribunale di Milano, che si sono espresse sulla responsabilità medica, sono le uniche in controcorrente e, proprio mentre il Legislatore sta provando ad accelerare per portare avanti il percorso che regolamenti il risarcimento dei danni in ambito civile ad integrazione della cd Legge Balduzzi, che si occupa invece solo dell’aspetto penale della responsabilità del medico, alcune sentenze del Tribunale di Milano hanno fornito una interpretazione della stessa Associazione Valore Uomo  addirittura estendendola all’ambito civilistico, in contrasto con l’intera giurisprudenza italiana e soprattutto della Corte di Cassazione, che annovera molteplici sentenze in tal senso.

Questa interpretazione operata da alcune sentenze Milanesi, in contrasto con la Giurisprudenza delle Corti Superiori, rischia di ingenerare aspettative nella classe medica che, verosimilmente, non solo non avrà risolto il vero problema del caro-polizze, ma che sarà ancor più esposta nei gradi successivi di giudizio. Nello stesso tempo avrà determinato la limitazione del risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto alla salute dei singoli danneggiati. Invece, ha concluso il dibattito, bene avrebbe fatto la giurisprudenza locale ad affrontare la questione non dalla prospettiva conflittuale tra medico e paziente, che sono entrambi i soggetti deboli della catena, ma dall’angolazione della tutela invece del medico rispetto al proprio datore di lavoro, l’Ospedale, e rispetto alle Società di Assicurazione, creando un meccanismo di vincolo della Impresa di Assicurazione, sancendo, per esempio, come illegittima la disdetta appena giunge la richiesta di risarcimento danni.

Quindi Tutelare il Medico per Tutelare il Paziente, ma non contro il Paziente stesso appesantendone la tutela  giudiziaria, ma contro la Struttura Sanitaria che tende a scaricare le responsabilità sui suoi professionisti e contro le Assicurazioni che lucrano sempre più sulle polizze dei sanitari.

E in questa ottica della tutela del diritto alla Salute garantito dall’art. 32 della Costituzione, i relatori presenti hanno sottolineato l’importanza fondamentale del Ruolo di Garanzia svolto dalla classe Medico-legale, la cui neutralità ed imparzialità, quando svolge il ruolo di Ausiliario del Giudice, sono presupposti essenziali ed imprescindibili.

Punto di partenza in questo senso è che una norma non può definire i contenuti dell’attività del Medico-legale, che resta una prestazione da svolgere in assoluta libertà ideologica e lontana da situazioni anche solo potenziali di conflitti di interesse.

 Il caso di Milano riguardava un paziente che durante un intervento di tireodectomia totale subiva la lesione di entrambe le corde vocali, ergo non parlerà mai più. Il giudice in questo processo stabiliva tra l’altro che la responsabilità del medico era di tipo extracontrattuale, quindi a carico del paziente l’onere della prova e prescrizione a 5 anni anzichè dieci come nei casi di rapporto contrattuale. E mentre la Corte di Cassazione con più sentenze afferma che la responsabilità del medico è sempre contrattuale, il tribunale di Milano decide autonomamente. Risultato: al paziente vengono riconosciuti danni per soli 44mila euro.

 Adelfia Franchi-