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Commercio Internazionale e decisioni giudiziarie

 

COMMERCIO INTERNAZIONALE: CIRCOLAZIONE delle decisioni giudiziarie nello SPAZIO EUROPEO ______________________________________di Patrizia DI STEFANO *

 

Il Regolamento UE 1215/2012, noto anche come Regolamento Bruxelles 1 bis, entrato in vigore il 10 gennaio 2015, in continuità con la Convenzione di Bruxelles del 1968 ed il Reg. Ce 414/2001, che regolavano la materia, ha apportato significative semplificazioni nella circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale nello spazio europeo.

Il nuovo Regolamento prevede all’ artt. 39 ss. che la decisione emessa dall’Autorità Giudiziaria di uno Stato UE e che in tale Stato è esecutiva lo è altresì in tutti gli Stati membri dell’Unione europea senza necessità di una dichiarazione di esecutività. E’ stabilito infatti che la decisione esecutiva nello Stato membro in cui è stata emessa, è ugualmente esecutiva nello Stato membro in cui si vuole eseguire la decisione giudiziaria, senza bisogno di alcun riconoscimento di esecutività da parte dell’Autorità Giudiziaria dello Stato membro in cui si vuole eseguire il provvedimento straniero. Sarà quindi sufficiente se per esempio si vuole eseguire all’estero, in uno Stato membro dell’Unione, una sentenza emessa da un Giudice italiano, notificare alla parte contro cui va avviata l’esecuzione, la decisione giudiziaria che si vuole eseguire, unitamente ad un attestato riepilogativo della decisione, redatto e sottoscritto dalla cancelleria dell’Organo giudiziario che ha emesso il provvedimento, sulla base di un modulo allegato al Regolamento, il tutto corredato da una traduzione nella lingua del paese richiesto.

Analogamente nel caso si voglia eseguire in Italia una decisione giudiziaria straniera, ottenuta in uno Stato membro dell’UE, si dovrà notificare alla parte contro cui si vuole avviare l’esecuzione la decisione giudiziaria straniera unitamente all’attestato compilato dalla cancelleria dell’Organo giudiziario che ha emesso il provvedimento, il tutto corredato da traduzione in lingua italiana. In sintesi, è ora possibile, con un notevole risparmio di tempo, costi e spese, procedere all’esecuzione forzata di una decisione giudiziaria straniera esecutiva resa in uno Stato membro dell’Unione europea, esattamente come se fosse un provvedimento giudiziario nazionale, ed allo stesso modo, eseguire in uno Stato membro dell’Unione una decisione giudiziaria italiana, come se fosse un provvedimento giudiziario di quel paese. Qualora l’esecutato poi ritenga di essere colpito ingiustamente dall’esecuzione, sarà onere suo avviare nello Stato in cui si esegue la decisione giudiziaria, un procedimento volto a dimostrare l’esistenza delle condizioni per negare l’esecutività nello Stato membro richiesto.

Tra importante novità del Regolamento UE 1215/2012, è quella volta ad escludere lungaggini giudiziarie, causate appositamente avviando una causa a fini meramente dilatori, prassi questa definita ahimè “italian torpedo” (“siluro italiano”). Facendo uso della regola processuale generale del suddetto Regolamento, secondo la quale “qualora davanti a Giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, il Giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finchè sia stata accertata la competenza del Giudice adito in precedenza”, si è diffusa la prassi che, se non si ha interesse a che l’Autorità giudiziaria si pronunci sulla lite o comunque non si ha interesse a che ciò avvenga in tempi normali e si vuole paralizzare o perlomeno intralciare l’avversario nell’ottenimento di una pronuncia, si avvia il procedimento giudiziario davanti al Tribunale italiano. Così facendo il Giudice di altro Stato membro, se adito successivamente ad un Giudice italiano, dovrà attendere che il Giudice italiano si dichiari incompetente prima di potersi occupare della causa, cosa questa che .per la nota lentezza dei Tribunali italiani può richiedere lungo tempo.

Al fine di neutralizzare questa pratica, qualora per la lite vi sia stato un accordo tra le parti per la competenza esclusiva di un Tribunale di uno Stato membro – clausola o patto di Foro competente-, qualunque altra Autorità Giudiziaria di uno Stato membro sia stata adita, dovrà sospendere il procedimento sino a quando l’Autorità Giudiziaria designata nella clausola di scelta del Foro competente, anche se successivamente adita, dichiari di non essere competente (Art.31 Par.2).

Quindi nel caso si sia in presenza di un patto tra le parti di competenza esclusiva di un Tribunale, la sottoposizione della lite davanti ad altro Tribunale –magari quello italiano per le ragioni di cui si è detto -, sarà sottoposta quanto alla competenza al vaglio del Giudice designato nella clausola, anche se non preventivamente adito. In pratica, qualora via un patto di competenza esclusiva di un Giudice, invertendo la regola generale, sarà questo Giudice, anche se prima di lui era stato investito della causa un altro Giudice,, ad avere titolo per dichiarare la competenza a conoscere la causa

*Avvocato Cassazionista in Bologna, Esperta in Diritto Commerciale Internazionale, Docente presso Università di Bologna e Parma