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Il Muro di contenimento

a cura dell’ Ufficio Legale dell’Associazione A.IM.A.

Se il muro è di contenimento non è una costruzione.

È costante affermazione di questa S.C. che in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (Cass. nn. 145/06 e 243/92). Ne deriva che il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall’opera dell’uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze previste dall’art. 873 cod. civ., e dalle eventuali norme integrative (Cass. n. 1217/10)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 22 maggio – 13 settembre 2012, n. 15391
Presidente Goldoni – Relatore Manna

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art.377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ex art.380-bis c.p.c.:
“1. – R.E. , D. e P. , proprietari in (omissis) di appezzamenti di terreno pertinenziali ad un fabbricato abitativo, agivano in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità di una terrazza realizzata sul fondo confinante, di proprietà di B.H..A. in quanto a distanza inferiore a quella legale, la declaratoria di proprietà comune dell’interposto fosso di scolo delle acque piovane, e l’accertamento negativo dello scarico di dette acque sulla loro proprietà, il tutto con domanda accessoria di rimessione in pristino.
1.1. – La convenuta resisteva alla domanda negando la comproprietà del fosso, in quanto interamente ubicato all’interno del suo fondo, e sostenendo la preesistenza della veduta.
1.2. – Accolte entrambe le domande dal Tribunale della Spezia, la Corte d’appello di Genova, adita da A.B.H. , ribaltava la decisione dichiarando che il fosso di scolo delle acque piovane era di esclusiva proprietà della convenuta e che era legittima la nuova struttura realizzata da quest’ultima. Osservava, in merito, che la presunzione di cui all’art.897 c.c. era superata dalle risultanze catastali e dalla preesistenza di segni visibili della delimitazione dei due fondi, e che l’opera realizzata dalla A. , comprensiva del suo insieme di muretti, terrapieno e spianata in calcestruzzo, costituita da una mera piattaforma e da una soletta priva di una sopraelevazione significativa, non potesse qualificarsi come costruzione, non risultando sopraelevata rispetto al piano di campagna, esso stesso naturalmente posto ad una quota più alta rispetto alla proprietà R. .
Rilevava, inoltre, che la sola realizzazione di una soletta di 60 cm., ovvero 1 mt., non poteva aver mutato significativamente la possibilità di affaccio sulla proprietà R. . Escludeva, infine, che la copertura del fosso avesse inciso sul regime delle acque meteoriche, che era risultato se non addirittura migliorandone il deflusso.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono R.E. e D. .
2.1. – Resiste l’intimata B.H..A. .
3. – Due i motivi d’annullamento.
3.1. – Con il primo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.950, comma 3 c.c, in luogo dell’applicazione degli artt.897 e 2697 c.c., nonché la violazione delle norme tecniche di attuazione del PRG del comune di Vezzano Ligure, e l’omessa, insussistente (rectius, insufficiente) e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, sostenendosi che le mappe catastale hanno valore soltanto sussidiario, che nello specifico gli elementi di fatto posti a sostegno dell’individuazione del confine sono insufficienti ed illogici, che la presunzione di comunanza del fosso ai sensi dell’art.897 c.c. porta a ritenere che la proprietà dei fondi contigui si estenda fino alla metà di esso, e che la prova contraria non possa essere fornita esclusivamente dalle risultanze catastali.
3.2. – Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt.872 e 873 c.c. e delle norme tecniche di attuazione del PRG del comune di Vezzano Ligure, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo e controverso, lamentando l’illogico percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale nel negare che la struttura realizzata dalla A. sia qualificabile come costruzione, trattandosi di terrapieno che per opera dell’uomo ha variato il piano di campagna, ed assumendo che, pertanto, trattandosi di costruzione in senso proprio dovevano essere rispettate le norme tecniche di attuazione del regolamento edilizio locale.
4. – Il primo motivo è infondato.
4.1. – Infatti, è ben vero che, come è stato ritenuto da questa Corte, la presunzione di comproprietà del fosso interposto tra due fondi non può essere vinta unicamente sulla base delle contrarie risultanze catastali (Cass. n.635/64), ma va rilevato che, nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto superata tale presunzione non solo a stregua dei contrari referenti catastali, ma anche per la presenza di opere permanenti, quale un muretto sormontato da recinzione metallica, ritenuto segno visibile di una consolidata delimitazione dei fondi.
4.1.1. – La contestazione della valenza probatoria di tale elemento di fatto è operata dalla parte ricorrente in base ad elementi estrinseci alla motivazione della sentenza impugnata, e dunque è inammissibile, in quanto si limita a prospettare una valutazione delle questioni di fatto difforme da quella operata dal giudice di merito, senza svolgere critiche argomentate alla coerenza e sufficienza interna delle ragioni della decisione.
4.2. – Il secondo motivo è fondato sotto il duplice profilo della violazione dell’art.873 e della logicità del connesso impianto motivazionale diretto ad escludere che l’opera in questione fosse qualificabile come costruzione.
È costante affermazione di questa S.C. che in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (Cass. nn. 145/06 e 243/92). Ne deriva che il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall’opera dell’uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze previste dall’art. 873 cod. civ., e dalle eventuali norme integrative (Cass. n. 1217/10).
4.2.1. – Nello specifico, si legge nella motivazione della pronuncia della Corte ligure da un lato che l’opera, costituita da un terrapieno e spianata in calcestruzzo, è priva di alcuna sopraelevazione significativa, e che non avrebbe fatto altro che sostituire e dare un assetto più organico al poggio sopraelevato, che già naturalmente esisteva in loco; e dall’altro (sia pure al diverso fine di valutare i mutamenti della veduta già esercitata), che l’avvenuta sopraelevazione di tale piano di campagna di circa 60 cm., ovvero 1 mt., non può (…) avere significativamente mutato la possibilità di affaccio sul fondo confinante.
Tale motivazione non soltanto non da adeguato conto della ricostruzione della fattispecie, poiché non consente di stabilire se il più volte citato terrapieno (che per definizione ha origine antropica) sia stato solo contenuto o anche maggiorato nelle sue dimensioni, ma appare intrinsecamente contraddittoria lì dove pur accertando che la soletta della piattaforma avrebbe realizzato una sopraelevazione (pare di capire) media di 60 cm. -100 cm. rispetto al piano di campagna, non trae la conclusione che l’opera, non essendo totalmente interrata, debba considerarsi quale costruzione.
5. – Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, ai sensi del n.5 dell’art.375 c.p.c.”.
La Corte condivide la relazione, atteso che la memoria presentata ai sensi dell’art.380 bis, comma 2 c.p.c. dalla parte ricorrente non apporta elementi che giustifichino altra soluzione, e considerato, altresì, che né la parte controricorrente, né il P.G. hanno formulato osservazioni.
Sostiene parte ricorrente, in relazione al primo motivo, di non aver contestato un fatto, ma la motivazione posta a base del suo apprezzamento ad opera della Corte territoriale. In particolare, il vizio motivazionale sarebbe derivato dalla circostanza che “non era neppure ipotizzarle che chi (nella fattispecie i R. ) intendesse delimitare la propria proprietà posizionasse il muretto e la sovrastante recinzione sul fondo del canale al centro del suo fondo ad una profondità di 70-80 cm.“, e che tale “posizionamento del confine sul centro del canale avrebbe impedito la sua pulizia e il regolare deflusso delle acque; e (…) che il cancello ubicato sul varco lato monte, era funzionale proprio alla pulizia del canale, non possibile in caso di diverso posizionamento della linea di confine: donde il vizio rubricato ex art.360 n.5 cpc” (così, testualmente, si legge a pag. 4 della memoria).
Orbene, quanto sostiene parte ricorrente non intacca minimamente la logicità e la congruità del ragionamento svolto nella sentenza impugnata, perché non chiarisce quale altra funzione potrebbe mai avere il muretto e la sovrastante recinzione se non quella di isolare fisicamente i due fondi in corrispondenza della probabile linea di confine. Si colgono, semmai, evidenti aspetti d’illogicità nella tesi della parte ricorrente così come illustrata nella memoria, giacché non è chiaro cosa intenda detta parte lì dove esclude che il confine possa corrispondere al centro del canale perché ciò comprometterebbe la pulizia di esso e ostacolerebbe il regolare deflusso delle acque. A determinare effetti materiali di sorta non è il confine e il suo regolamento giudiziale, ma le opere che in concreto sono state eseguite sul terreno, di talché è vistosamente paralogico attribuire ai primi, anche se solo in via di ipotesi, le conseguenze delle seconde.
Il ricorso va dunque accolto limitatamente al secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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