Imu agricola : escamotage elettorale?
Imu: felici che la questione sia al centro del dibattito, speriamo non sia solo escamotage elettorale
Il presidente nazionale della Cia, Dino Scanavino: è tempo di agire, Governo e Parlamento devono trovare una soluzione strutturale e definitiva. Risolvere la questione dell’Imu agricola deve restare una priorità anche dopo lo spoglio dei voti.
“E’ importante che il tema dell’Imu agricola continui a tenere banco nel dibattito politico, l’auspicio è che se ne continui a parlare anche dopo le elezioni regionali e che finalmente Governo e Parlamento trovino una soluzione a una tassa che sta mettendo in seria difficoltà migliaia di aziende”. Lo afferma Dino Scanavino, presidente nazionale della Cia-Confederazione italiana agricoltori.
“Sfogliando in questi giorni i quotidiani e guardando i talk-show televisivi, notiamo con soddisfazione che la questione dell’Imu agricola è tra i temi centrali dei programmi di quasi tutti i candidati -osserva Scanavino-. Il fatto che si continui a parlare dell’iniquità di questa imposta è senza dubbio una notizia positiva, ma la nostra speranza è che questo fondamentale tema resti al centro del dibattito politico anche dopo lo spoglio dei voti e una soluzione venga finalmente trovata. Di contro, sarebbe oltremodo grave se si trattasse di un escamotage e si stesse semplicemente facendo campagna elettorale sulle spalle degli agricoltori, magari, dimenticandosi delle loro difficoltà il giorno dopo le elezioni”.
“Abbiamo ribadito con forza negli ultimi mesi come sia urgente una risoluzione strutturale e definitiva -prosegue il presidente della Cia-. Gli sforzi sostenuti da migliaia di agricoltori, che nei mesi scorsi hanno manifestato a Roma e sul territorio nazionale il loro dissenso nei confronti dell’eccessivo carico fiscale a partire proprio dall’Imu, hanno prodotto alcuni primi risultati. In tal senso le dichiarazioni del premier Renzi che ha definito l’Imu ‘una sciocchezza’ e la mozione approvata in Parlamento per superare al più presto (e comunque al massimo nell’ambito del riordino della local tax) le disposizioni in materia di applicazione dell’Imu, sono stati segnali positivi”.
“Adesso però è il momento di agire. E’ necessario -conclude Scanavino- che tutti facciano la propria parte e che Governo e Parlamento prendano in mano l’iniziativa per rivedere definitivamente l’impianto di funzionamento dell’imposta municipale sui terreni agricoli. È questa l’unica via per ridare certezze e ottimismo alle imprese agricole italiane”.
Il nuovo decreto ha quindi stabilito che sono esenti dall’IMU, a partire dall’anno 2015, i terreni agricoli e quelli non coltivati:
- ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT (art. 1, co. 1, lett. a) del DL n. 4 del 2015), da chiunque posseduti;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge n. 448 del 2001 (art. 1, co. 1, lett. a-bis) del DL n. 4 del 2015), da chiunque posseduti;
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 99 del 2004, ubicati nei comuni classificati parzialmente montanidi cui allo stesso elenco ISTAT (art. 1, co. 1, lett. b) del DL n. 4 del 2015).
Quest’ultima esenzione spetta anche nel caso in cui un CD o IAP iscritto alla previdenza agricola conceda il terreno in comodato o in affitto a CD o IAP.
Secondo l’interpretazione fornita dall’IFEL, la dichiarazione IMU il cui termine per la presentazione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta, pur essendo obbligatoria anche per i casi di esenzione, non deve essere inviata nei casi di esenzione oggettiva(terreni ubicati nei Comuni totalmente montani o nelle isole minori) essendo le informazioni necessarie al controllo dell’imposta ricavabili dalla banca dati catastale. Diversamente, per i terreni situati nei Comuni parzialmente montani, la presentazione della dichiarazione appare necessaria, qualora sussistano le condizioni previste per l’esenzione e la qualifica del possessore non sia stata in passato già dichiarata al Comune. (Fonte: IFEL – Nota 20 Maggio 2015).
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