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Novità in campo tributario

IVA al 22% – No a sanzioni per ritardi negli aggiornamenti

a cura della CICAS – Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Turismo Servizi *

Per coloro che non hanno aggiornato i propri sistemi di calcolo contabile all’entrata in vigore dell’ IVA al 22%, non sono previste sanzioni. Il chiarimento, molto atteso, è giunto dalla A.E., con una propria circolare e, precisamente la 32/E, ove vengono indicate le modalità per regolarizzare le trasgressioni eventualmente commesse, a distanza di un mese dalla variazione del nuovo massimale. Ciò sarà possibile, mediante il versamento della differenza entro e non oltre il prossimo 27 dicembre 2013. Per il mese di dicembre, pertanto, il livellamento dei pagamenti dovrà essere effettuato entro la chiusura annuale Iva a marzo 2014, così come per chi effettua la liquidazione trimestrale dell’imposta, parimenti differita al 16.3.2014.

Nel settore del trasporto, per quanto riguarda gli scambi in Area Schengen, va preso come riferimento il giorno in cui la merce è effettivamente partita dallo stabilimento italiano e tale data farà fede per la corretta applicazione dell’aliquota.  Solo nel caso in cui la fattura sia stata emessa in anticipo, allora, l’aliquota Iva da applicare sarà da riferire alla data di emissione della stessa, anche se i beni sono stati inviati dopo il cambio di aliquota. Quindi, per le merci dirette o provenienti oltre i confini dell’Unione, resta valido il termine per la redazione della fattura entro il 15 del mese seguente. Da ultimo, per i beni o i servizi ceduti allo Stato o ad Enti Pubblici l’imposta viene correlata al momento del pagamento, in base al principio della esigibilità differita.

* CICAS ITALIA – info@cicasitalia.eu

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LOTTA ALL’EVASIONE. Un comunicato e un provvedimento del direttore «ufficializzano» la finestra temporale supplementare  > Spesometro al 31 gennaio 2014 – Gli intermediari potranno annullare o correggere i file per l’Archivio dei conti  > Proroga del «POS» > Rinviata formalmente la scadenza per gli invii delle operazioni effettuate con carte di credito, di debito e prepagate

a cura dello Studio MARCHETTI *

Per lo SPESOMETRO e l’archivio dei rapporti finanziari, come anticipato dal Sole 24 nei giorni scorsi, l’agenzia delle Entrate dispone non una proroga dei termini (nel secondo caso, peraltro, già scaduti lo scorso del 31 ottobre), ma una sorta di “fase di tolleranza”, fino al prossimo 31 gennaio 2014, con la possibilità di inviare le comunicazioni o rettificare eventuali errori senza incorrere nelle sanzioni previste dalle rispettive normative. Nel comunicato stampa diffuso nella serata di ieri, l’Agenzia non esplicita in maniera formale l’inapplicabilità di penalità per i “ritardi”. Ma appare questo il risultato del “compromesso” raggiunto nelle scorse settimane con le associazioni di categoria nel dar vita a una sostanziale riapertura dei termini che di per sé fa(rebbe) venir meno il presupposto giuridico di eventuali sanzioni. La finestra temporale supplementare, come sottolinea la nota, è stata decisa dall’amministrazione finanziaria “solo” «in considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti». Viene formalmente rinviata, invece, e sempre al 31 gennaio 2014, la scadenza per le comunicazioni delle operazioni rilevanti a fini Iva effettuate con Pos e cioè tramite carte di credito, di debito e prepagate.

Per il nuovo spesometro, dunque, ci sarà tempo fino alla fine di gennaio 2014. Gli operatori economici che devono effettuare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012, previste entro il 12 novembre 2013 per chi effettua la liquidazione mensile ed entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri, avranno circa due mesi e mezzo in più per procedere all’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014. In questo periodo supplementare si potranno trasmettere, perciò, gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii. Sempre in ambito spesometro, dopo l’esonero di Stato, regioni, province, comuni ed altri organismi di diritto pubblico dall’obbligo della comunicazione per gli anni 2012 e 2013 definita martedì scorso, arriva una vera e propria proroga per la trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ad acquisti di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia il termine prima fissato al 12 novembre 2013 slitta al 31 gennaio 2014.

Per quanto riguarda, infine, l’archivio dei rapporti finanziari, le Entrate, «tenuto conto delle difficoltà collegate all’interscambio dei flussi e alla nuova procedura di registrazione al Sid (Sistema di Interscambio Dati)», hanno scelto di estendere la validità degli invii dei dati fino al 31 gennaio 2014. Banche, organismi di investimento collettivo, società di gestione del risparmio e gli altri operatori del settore finanziario hanno adempiuto (o avrebbero dovuto adempiere), entro lo scorso 31 ottobre, all’obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria tutti i dati rilevati ai rapporti instaurati con la propria clientela. Al Fisco, in particolare, devono essere girate tutte le informazioni rilevanti su conti correnti, dossier titoli, certificati di deposito, carte di credito e debito, eccetera.Con il provvedimento di ieri l’Agenzia ha chiarito che entro il 31 gennaio 2014 gli intermediari potranno trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari «anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii».

* Dr. Ferdinando Marchetti – Commercialista – Revisore dei Conti > email ferdmarc@tin.it

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