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Nuove forme di accesso al credito

Accesso al credito: il pegno mobiliare non possessorio

Fra le misure a sostegno dell’accesso al credito per le imprese previste dal decreto sul sistema bancario, c’è il cosiddetto pegno mobiliare non possessorio: si tratta di una possibilità riservata agli imprenditori iscritti al Registro Imprese, che possono garantire un finanziamento con un pegno sui beni mobili destinati all’esercizio di impresa. Le regole sono dettagliare nell’ art. 1 del decreto legge 59/2016, in vigore dallo scorso 3 maggio. In realtà al momento inapplicabili, in quanto per l’ attivazione è prevista l’ iscrizione in un apposito registro informatico dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere istituto con apposito decreto ministeriale, dopo la conversione in legge del decreto. Iniziamo comunque ad esaminare i vari aspetti: BENI a GARANZIA  #  I beni d’impresa possono costituire una garanzia per ottenere finanziamento, rimanendo però di proprietà dell’azienda, che quindi li può utilizzare. Unica eccezione: i beni mobili registrati (esempio classico, le auto), che non possono costituire garanzia. E’ invece possibile utilizzare beni futuri, di cui sia determinabile il valore complessivo. E’ necessario mettere per iscritto un contratto per il pegno mobiliare non possessorio, indicando creditore, debitore, ed eventuale terza parte che concede il pegno, descrizione del bene che rappresenta la garanzia, credito garantito, importo massimo garantito. Se il contratto non prevede clausole diverse, il debitore (quindi, l’impresa, o l’eventuale terza parte), può trasformare o vendere il bene, o disporne in altro modo. In questo caso, il pegno si trasferisce automaticamente al prodotto risultante dalla trasformazione, piuttosto che al corrispettivo della cessione, o al nuovo bene acquistato con il corrispettivo stesso, senza che ci sia bisogno di fare un nuovo contratti di garanzia.

REGISTRO AGENZIA ENTRATE  # Il pegno mobiliare non possessorio viene iscritto in un apposito Registro informatizzato dell’Agenzia delle Entrate, che verrà costituito a questo scopo, divenendo esecutivo ed opponibile dalla data di iscrizione in questo Registro specifico. L’iscrizione deve indicare creditore, debitore, eventuale terza parte, descrizione bene dato in garanzia, credito garantito, individuazione del bene che viene acquistato grazie alla garanzia del pegno (nel caso in cui l’operazione sia finalizzata all’acquisto di uno specifico bene). L’iscrizione dura dieci anni, è rinnovabile, può essere chiesta la cancellazione (di comune accordo fra le parti).

DECRETO ATTUATIVO  #  Tutte le regole relative a iscrizioni nel “registro dei pegni non possessori”, consultazione, cancellazioni, modifiche, saranno contenute in un decreto attuativo del Ministero dell’Economia, di concerto con il dicastero della Giustizia, previsto entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Quindi, come già detto, al momento questo nuovo strumento non è operativo.

GARANZIE per il CREDITORE   #  Sono previste le regole a garanzia del creditore nel caso in cui si verifichi un evento che determina l’escussione del pegno. In questo caso, il creditore (ad esempio, la banca) può:

  • procedere alla vendita, trattenendo poi il corrispettivo che corrisponde alla garanzia restituendo l’eccedenza. La vendita va effettuata secondo criteri precisi (procedura pubblica, nomina esperti);
  • riscuotere i crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
  • affittare il bene in oggetto, trattenendo i canoni fino a concorrenza della somma garantita: questa ipotesi si può attuare solo se esplicitamente previsto dal contratto;
  • appropriarsi dei beni oggetto di garanzia: anche qui, deve essere esplicitato nel contratto, che deve anche prevedere criteri e modalità di valutazione del bene.

Queste procedure possono essere attivate anche in caso di fallimento del debitore, dopo che i relativi crediti sono stati ammessi al passivo con prelazione.

Fonte: decreto 59/2016.

A CURA DELL’UFFICIO STUDI  di  CICAS  ITALIA 

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