P.A. acquirenti di beni e servizi – norme particolari
UNA ANALISI sul meccanismo di scissione dei pagamenti per la P.A. – elaborata da Ferdinando MARCHETTI *
L’articolo 1, cm 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l’articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto allegato, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, l’articolo 1 del decreto, rinviando a quanto stabilito dall’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 sopra citato, chiarisce che il regime della scissione dei pagamenti va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972. In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l’articolo 2 del decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’art.icolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima. Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto ma non devono computare come IVA a debito l’imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale). Tale imposta, infatti, ai sensi dell’art. 1, cm 2, deve essere versata dall’amministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa.
Al riguardo, nell’art. 3 si dispone preliminarmente che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura. Tuttavia, a fini di semplificazione, nel comma 2 di detto articolo si consente all’amministrazione acquirente di optare un’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura. Infine, in considerazione dell’alternatività delle disposizioni in attuazione con quella contenuta nell’articolo 6, V cm, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972, al cm. 3 dell’art. 3 si chiarisce che, nella vigenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, il regime dell’IVA a esigibilità differita non torna più applicabile.
L’art. 4 del decreto disciplina le modalità che devono essere seguite per il versamento dell’IVA da parte della pubblica amministrazione acquirente; in questo contesto viene stabilito che il versamento possa essere effettuato, a scelta della medesima, come segue: a) con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente; pag 2 / 3
il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità: a) per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013; b) per le amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; c) per le amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.
Inoltre, l’art. 5 del decreto prevede che le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del d.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
All’art. 6 del decreto sono contenute alcune disposizioni in materia di monitoraggio dei versamenti e di controlli; in particolare, i versamenti sono monitorati dall’Agenzia delle entrate, la quale, previa intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei versamenti effettuati nonché le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell’art. 1, cm . da 209 a 214, della Legge 27 dicembre 2007, n. 244. Altresì, il cm. 2 /art. 6 prevede che, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’IVA dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento. Da ultimo il cm. 3 prevede che gli organi interni di revisione e di controllo vigilino, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali sulla corretta esecuzione dei versamenti dell’imposta da parte delle pubbliche amministrazioni.
All’art. 7, poi, si precisa che resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali queste ultime sono debitrici dell’imposta. A titolo meramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi:
– pubblica amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa beni o servizi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato; si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile generalizzata di cui all’art, 17, 2° cM. del D.P.R. n. 633/1972;
– pubblica amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa rottami di ferro; si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile interna di cui all’art. 74, 7° cm. del d.P.R. n. 633/1972;
– pubblica amministrazione non soggetto passivo, identificato agli effetti dell’IVA, che effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di euro 10.000 annui; le fatture sono da registrarsi ai sensi dell’art, 47, cm, 3, del d.l. n. 331/1993 e la relativa IVA va versata ai sensi dell’art, 49 dello stesso decreto. pag 3 / 3
Altresì, con l’art, 8 si dà attuazione a quanto prescritto dall’art. 1, cm. 630, della legge di stabilità includendo i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’art. 38-bis, cm. 10, dello stesso decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.
In questo contesto, si stabilisce che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui all’art. 17 ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA.
Infine, all’art. 9 si prevede il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data.
Tuttavia, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, viene previsto che le amministrazioni individuate nell’art. 1 del presente decreto accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta; detto versamento deve comunque avvenire entro il 16 aprile 2015.
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*Ferdinando Marchetti – Commercialista – Revisore Legale – Esperto in Consulenza del Lavoro
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