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Rassegna Stampa

Selezione Rassegna Stampa  a cura di Alessandro CARNEVALE , Commercialista – Revisore Contabile  iscritto al  CO.NE.PRO  – Commercialisti -Net Work  – Professionale 

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Commercialisti: lavoratori, non truffatori! _____________  a cura di Antonio Gigliotti – Direttore di FISCAL FOCUS/il Quotidiano dei Professionisti del 17.7  –  Cari amici e colleghi avrete certamente letto la notizia dell’indagine per violazione delle leggi fiscali che riguarda la giornalista sportiva Ilaria D’Amico.  Il volto di Sky Sport è indagata a Roma, ma l’inchiesta è stata aperta a Milano lo scorso ottobre. Stando alle prime indiscrezioni, tra il 2009 ed il 2011 la giornalista non avrebbe versato circa 400 mila euro a titolo di Irpef. Quale è stata secondo voi la difesa della D’Amico?  In buona sostanza quella che sentiamo ripetere da sempre ogni qual volta un nostro cliente viene sottoposto ad una verifica fiscale, e cioè: NON SO NIENTE ….. FA TUTTO IL COMMERCIALISTA.

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RIMBORSI per i Soci di Societa’ di Capitali / a cura di Andrea Bongi  – (Italia-Oggi del 17.7)   Soci delle società di capitali sulle barricate contro i contributi Inps. Dopo le due sentenze della Corte di appello di L’Aquila (si veda Italia-Oggi del 10 luglio scorso) la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro affila le armi e predispone due documenti utilizzabili dai contribuenti per opporsi alle richieste dell’istituto di previdenza e per richiedere a rimborso i contributi previdenziali versati. «La possibilità di opporsi o di chiedere il rimborso all’Inps sono opportune proprio per effetto dei chiarimenti della Corte di appello di L’Aquila», si legge nel comunicato stampa della Fondazione, «che con due sentenze gemelle (nn. 752 e 774/2015 del 25/06/2015) confermative delle sentenze del tribunale di Pescara, ha smentito quanto sostenuto dall’Inps con la circolare n. 102 del 12/6/2003e avallato la tesi da sempre sostenuta dai Consulenti del lavoro: nessun contributo obbligatorio da versare sui redditi da Srl». I contenuti delle due sentenze citate costituiscono infatti valido argomento giuridico che i contribuenti soci non lavoratori di società di capitali, possono utilizzare sia per opporsi alle richieste di iscrizione alla gestione previdenziale da parte dell’Inps sia per richiedere gli eventuali contributi versati in adempimento a tali richieste. La richiesta di rimborso incontra, ovviamente, i limiti della prescrizione e pertanto potranno formare oggetto di istanza di restituzione solo i versamenti effettuati all’interno dell’arco temporale di riferimento. Si tratta di due modelli che i contribuenti potranno limitarsi a adattare alle loro specifiche esigenze inserendo i dati anagrafici e contributivi e inviare alle competenti sedi. La richiesta di rimborso dei contributi versati in qualità di socio di società di capitali dovrà essere indirizzata all’apposito «Reparto gestione contributi» esercenti attività commerciali o artigiani presso la sede Inps competente per territorio, mentre l’opposizione all’iscrizione dovrà essere indirizzata all’apposito «Comitato amministratore gestione contributi» esercenti attività commerciali sempre presso la sede Inps competente. In ipotesi di diniego espresso o di mancata risposta nel termine di 90 giorni dalla presentazione (ipotesi più probabile) i contribuenti dovranno adire in ognuna delle due fattispecie sopra prospettate, le vie ordinarie con ricorso alla magistratura del lavoro.

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Da Ufficio Stampa Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro – Roma, 14 luglio 2015 – I contratti a termine e di somministrazione lavoro cambiano pelle. Attraverso il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 24 giugno 2016 ed in vigore dal giorno successivo, infatti, sono state apportate diverse modifiche volte a “riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo”.

Il Legislatore è intervenuto su una stratificazione normativa complessa e variegata, elaborando un testo più semplice ed efficace e al contempo innovativo sotto molteplici aspetti. Con la circolare n. 14 del 14 luglio 2015 la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro analizza quelle che sono le novità principali relative ai contratti a termine e alla somministrazione.

Nel primo caso, rimane il limite temporale, già in vigore, per cui è consentita l’apposizione del termine non superiore a 36 mesi al contratto di lavoro subordinato. Nel computo di tale termine di 36 mesi si considera la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (operai, impiegati e quadri), indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. Inoltre, nel computo del termine di 36 mesi vanno considerati anche periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Il riferimento a “mansioni di pari livello e categoria legale”, mentre nella precedente disposizione il riferimento era a “qualunque mansione”, parrebbe avere un connotato meno restrittivo per il datore di lavoro, che potrebbe assumere il medesimo lavoratore con un nuovo contratto a tempo determinato, in categorie legali differenti, per superare così il limite massimo di durata. Tale indicazione parrebbe essere in conflitto proprio con le limitazioni di estensione indicate all’art. 19, comma 1. Dal 25 giugno 2015, quindi, il datore di lavoro dovrà aver cura di verificare l’inquadramento (livello e categoria) del lavoratore sia nei rapporti in somministrazione intercorsi, sia nei contratti a tempo determinato, per determinare l’eventuale loro cumulabilità ai fini del raggiungimento del limite massimo temporale. Per quanto riguarda la riforma che ha interessato il rapporto di somministrazione questa si muove lungo due direttrici: da un lato c’è un ampliamento delle maglie della normativa, che consente il ricorso in maniera diffusa a questa particolare tipologia di contratto di lavoro; dall’altro vengono posti dei limiti, di natura legale, oggettivamente non sempre comprensibili.

*Co.Ne.Pro. si rivolge ai COMMERCIALISTI che quotidianamente svolgono la propria professione incontrando innumerevoli difficoltà. La nostra professione viene spesso definita come privilegiata, ma recenti indagini, svolte con questionari redatti dagli iscritti a livello nazionale, indicano come sia diventato difficile ed arduo lo svolgimento della professione del commercialista. Le difficoltà, derivanti da i costi di studio in continuo aumento, affitti, personale, software, aggiornamenti fiscali (solo per citarne alcuni) e la notevole difficoltà nella riscossione dei crediti ormai inesigibili causa crisi, il differimento a data da “destinarsi” degli incassi ordinari, nonché l’impossibilità ad accedere al credito, stanno diventando il “denominatore comune” di molti, forse troppi, professionisti. Questo segnale inequivocabilmente presente, pare non arrivi con la dovuta determinazione e forza alle istituzioni. La nazione in cui viviamo è formata da un popolo che, in passato ha superato difficoltà enormi; la nostra peculiare predisposizione all’adattamento e alla ricerca di soluzioni è pressoché presente in ognuno noi. L’associazione “Commercialisti Network Professionale” vuole essere principalmente una risposta concreta a tali difficoltà; lo scopo è riunire gli associati in una “rete virtuale” mediante l’utilizzo di tecnologie legate ad Internet e dei servizi Web attualmente disponibili. La condivisione dei problemi ci dovrebbe far “sentire’ meno soli e meno abbandonati nei nostri studi –

Per contatti o informazioni > info@conepro.it