Un ragionamento per il 4 dicembre
La Riforma Costituzionale Renzi – Boschi
All’inizio di dicembre, fra poco più di un mese, saremo chiamati al voto per un nuovo referendum popolare, dopo quello di primavera, quello d’autunno, ovvero con un SI o con un NO dovremo accettare o respingere il testo delle modifiche alla costituzione approvate dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.
I sondaggi indicano che molti sono ancora gli indecisi, il referendum non è soggetto ad un quorum, vince chi prende un voto in più sia il SI o il NO.
Le votazioni per l’approvazione del testo delle modifiche hanno interessato le due camere per circa un paio d’anni, abbiamo letto un po’ di tutto su quelle votazioni ed anche la televisione, nei vari canali, ci ha fornito una certa informazione anche un po’ colorita, ma ora che si avvicina il giorno di andare ad esprimere il nostro consenso o dissenso cosa sappiamo di questo testo ? …. Dalle lettere che i lettori inviano ai quotidiani si evince che molti di loro non conoscono il testo della riforma “Renzi- Boschi” ma si sono fatti un’idea sulle varie opinioni espresse dai signori del “SI” o dei signori del “NO” siano loro politici, intellettuali, giornalisti, giuristi.
Per chi vuole approfondire il web lo può aiutare nelle sue ricerche, digitando nel motore di ricerca ”referendum ottobre 2016” tra i risultati è proposto “Riforma costituzionale Renzi-Boschi – Wikipedia”, entrati nella pagina, sulla destra in fondo al riquadro Riforma Renzi – Boschi, con le foto di Matteo Renzi e di Maria Elena Boschi, sorridenti, è indicato il Link al testo: in Gazzetta Ufficiale.
Cliccando su “ in Gazzetta Ufficiale” è proposta la pagina della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana CAMERA DEI DEPUTATI – TESTO LEGGE COSTITUZIONALE, nella pagina, selezionandoli, si possono leggere gli articoli uno per volta, cliccando sul riquadro in alto a sinistra “Atto Completo” si può leggere di seguito tutto il testo.
Gli articoli della Riforma Renzi – Boschi sono 41 e interessano tutti i titoli (dal I al VI) della parte II della costituzione; degli attuali 139 articoli, 2 articoli sono abrogati, 13 sono sostituiti, 32 sono modificati. In totale i 41 articoli del testo di legge costituzionale interessano ben 47 articoli e se i numeri sono parlanti nella Smorfia il numero 47 è il morto, nella Smorfia Romana il numero 47 è il morto che parla (da Wikipedia), non è certo un buon viatico per la riforma. Lasciamo perdere i numeri parlanti ed invece proviamo ad esaminare gli articoli e ad illustrare le principali modifiche.
I due articoli abrogati sono il 58 ed il 99, la soppressione dell’articolo 58 elimina la partecipazione dei cittadini all’elezione dei propri rappresentanti al senato in quanto con la riforma tale elezione viene trasferita ai politici che al loro interno sceglieranno 95 politici per la composizione del nuovo senato; con la riforma si abroga una manifestazione di democrazia diretta, il voto degli elettori. La soppressione dell’articolo 99 elimina un ente costituito nel 1957 il CNEL che nei sui 60 anni di vita ha prodotto 14 disegni di legge che non sono stati recepiti dal Parlamento.
Dei 13 articoli sostituiti il più noto è l’articolo 70, molto si è parlato di questo articolo. La costituzione di uno stato è la madre di tutte le leggi e deve essere della massima semplicità in modo che tutti i cittadini di qualunque ceto sociale possano comprenderla, il nuovo articolo 70 non è stato scritto tenendo conto di questo criterio. Il testo sostituito era molto semplice in quanto stabiliva che le due camere avevano gli stessi compiti, il nuovo testo vuole specificare quali saranno i compiti del nuovo senato, ha un primo comma estremamente complesso con rimando a commi e o periodi di altri articoli della costituzione.
La composizione e la durata del nuovo senato è stabilita dall’ art. 57 “Il nuovo senato sarà composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti” e dall’art 59 “I senatori di nomina presidenziale durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati»”, quindi mentre è determinata la durata dei senatori di nomina presidenziale quella dei senatori eletti è subordinata alla durata dei rispettivi organi territoriali, per quanto riguarda poi il numero dei senatori nominati ritengo che potrà verificarsi la presenza, per un certo periodo di tempo, di senatori nominati da due differenti presidenti della repubblica, il nuovo testo non mi sembra che chiarisca questa eventualità.
La modifica dell’articolo 114 determina l’eliminazione del’ente Provincia dall’ordinamento dello stato, permane quanto previsto dall’art. 116 “La Regione Trentino Alto Adiqe/Sùdtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano”. Le province, secondo alcuni costituzionalisti, dovevano essere eliminate quando furono istituite le regioni ordinarie negli anni ’70, ma visto quanto è accaduto negli ultimi anni nei conigli regionali che hanno portato al loro scioglimento forse più che eliminare le province era più opportuno rivedere l’ordinamento regionale comprese quelle a statuto speciale ed eventualmente creare delle macro regioni.
Sempre in tema di Regioni il nuovo articolo 117 cerca di portare un po’ d’ordine ai conflitti creatisi tra Stato e Regioni a seguito della modifica costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V del-la parte seconda della Costituzione». (G.U n. 248 del 24 ottobre 2001). Altre modifiche interessano il referendum popolare (art. 75), la decretazione d’urgenza (art. 77), l’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83), la fiducia al Governo (art. 94), l’elezione dei giudici della corte costituzionale (art. 135).
Votare SI o votare NO ? – Le forze politiche di destra e di sinistra sono divise al loro interno, in ambedue gli schieramenti si sono costituiti dei comitati a favore o contro la riforma costituzionale Renzi – Boschi, anche le forze sindacali, come quelle politiche, sono divise tra quelle a favore e quelle contrarie alla riforma. Come ho già detto la costituzione è la massima legge di uno stato, le forze politiche, i sindacati devono lasciare la libertà di scelta ai loro iscritti ed i cittadini, liberi dall’appartenenza a un partito, movimento, sindacato, devono votare secondo coscienza.
Per facilitare la conoscenza del nuovo testo costituzionale e per evidenziare le modifiche introdotte al testo attuale alla presente abbiamo unito un documento PDF di facile consultazione.
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Alessandro Ricci