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Valutazione rating aziendale (Basilea 2)

Valutazione del rating aziendale, in base ai parametri di Basilea


analisi del Dr. RICCARDO BONSI

Direttore Generale EC.LA.SYSTEMA

BASILEA 2

Con il termine Basilea 2 si fa riferimento al Nuovo Accordo di Basilea, emanato nel mese di giugno 2004 dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria.

Tale accordo internazionale descrive le nuove metodologie che le banche dovranno adottare per determinare i propri requisiti patrimoniali minimi a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle loro attività.

In particolare è previsto che le banche dovranno accantonare una quantità di capitale proprio, a fronte di ogni esposizione verso la clientela, che sia almeno pari all’8% dell’ammontare del prestito corretto per determinati coefficienti di ponderazione.

 Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un organismo di cooperazione internazionale composto dai rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza dei paesi del G-10 (Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Stati Uniti, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia), del Lussemburgo, della Spagna e della Svizzera.

Il Comitato, che si riunisce a Basilea presso la BRI (Banca dei Regolamenti Internazionali), fu creato alla fine del 1974 e da allora costituisce il luogo di confronto, coordinamento e consultazione delle politiche di vigilanza bancaria.

 Il Patrimonio di vigilanza

È il capitale proprio che la banca è tenuta a detenere a fini di vigilanza.

Basilea 2 suddivide tale patrimonio in due blocchi:

  • il patrimonio di base (tier 1), che raggruppa gli elementi del patrimonio di qualità primaria;
  • il patrimonio supplementare (tier 2), costituito dagli elementi patrimoniali di qualità secondaria.

Il tier 2 deve essere limitato a un ammontare pari al 100% del tier 1.

Ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza totale, è necessario dedurre dalla somma degli aggregati appena citati le partecipazioni e le altre interessenze possedute in altre banche e/o enti finanziari.

 I destinatari di Basilea 2

Sebbene i destinatari dell’Accordo siano formalmente le banche attive a livello internazionale, ci si attende che la normativa venga applicata a tutte le banche, anche con operatività prettamente domestica. Basilea 2 va a coinvolgere i sistemi bancari di più di 100 Paesi.

 Implicazioni di Basilea 2

Basilea 2 impatterà direttamente sui debitori delle banche (imprese, privati, enti pubblici). In secondo luogo coinvolgerà anche altri attori (organismi di assistenza alle imprese quali i confidi, i sistemi giudiziari, il parlamento). In sintesi, per un soggetto affidato rischioso, Basilea 2 significherà che:

  • Alta vulnerabilità del soggetto affidato: elevata probabilità per la banca di mancato rimborso del prestito concesso al cliente
  • Capitale accantonato dalla banca affidataria maggiore
  • Maggiori costi per la banca
  • Maggiori costi per il cliente affidato sul servizio di prestito (tassi di interesse maggiore).

 I contenuti di Basilea  2

L’architettura del Nuovo Accordo di Basilea è costruita su 3 pilastri:

  • 1° pilastro: riguarda i criteri di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi;
  • 2° pilastro: mira ad accrescere i poteri ispettivi e discrezionali delle singole autorità di Vigilanza (Banche Centrali);
  • 3° pilastro: riguarda la disciplina di mercato, con particolare riguardo al problema della trasparenza informativa delle banche.

 Risulta preponderante il ruolo del primo pilastro, in cui vengono trattate 3 tipologie di rischio per la banca:

  • 1a tipologiarischio di credito; si collega alla probabilità di subire perdite a seguito dell’incapacità del debitore di fare fronte agli impegni assunti, sia per quanto riguarda la restituzione del capitale prestato, sia per quanto riguarda il puntuale pagamento degli interessi dovuti.
  • 2tipologiarischio operativo; riassume una moltitudine di eventi dannosi (ad esempio l’inadeguatezza dei sistemi di controllo interno o delle procedure, gli errori del personale o eventi esterni straordinari…) che possono comportare perdite per la banca.
  • 3tipologiarischio di mercato; può essere definito come la perdita che si può verificare in relazione agli investimenti effettuati dalla banca su determinati strumenti finanziari.

Il rischio di credito è quello quantitativamente più importante per la banca, in quanto connesso allo svolgimento della sua attività caratteristica.

Uno strumento per la quantificazione del rischio di credito è il RATING.

Si tratta di giudizio sulla capacità di un’impresa di ripagare i debiti contratti.

Il rischio di credito utilizza tre approcci alternativi per la sua misurazione:

  • 1° approccio: metodo standard; si basa sull’utilizzo di rating esterni, ossia elaborati da un’agenzia specializzata.
  • 2° approcciometodo base dei rating interni (Foundation Internal Rating Based Approach); si basa sull’utilizzo congiunto di rating elaborati internamente dalla banca stessa e di parametri il cui valore è indicato a priori dall’accordo.
  • 3° approccio: metodo avanzato dei rating interni (Advanced Internal Rating Based Approach); si basa sull’utilizzo congiunto di rating interni e di parametri il cui valore è determinato autonomamente dalla banca stessa.

La scelta della banca tra i diversi metodi è condizionata da una serie di fattori:

  • più i metodi sono complessi, maggiori sono gli investimenti necessari per implementarli;
  • nei metodi dei rating interni la banca deve ricevere un’autorizzazione da parte della Banca d’Italia per poter utilizzare il suo sistema ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali;
  • in particolare con il metodo avanzato dei rating interni la banca gode di massima autonomia nello sviluppo di propri criteri e modelli di quantificazione del rischio di credito e dunque può agire in modo da minimizzare l’assorbimento di capitale.

Il Rating

Il rating è importante per l’impresa perché è uno dei fattori chiave che determinano le condizioni a cui verrà concesso il finanziamento.

Il rating esiste da molto prima che venisse adottato l’Accordo di Basilea 2.

Esso è infatti stato ideato all’inizio del secolo scorso negli Stati Uniti  per soddisfare l’esigenza degli investitori di formarsi un’opinione sulla qualità creditizia delle società che emettevano prestiti obbligazionari sul mercato.

Tradizionalmente tale giudizio viene attribuito da agenzie specializzate.

Attualmente le tre agenzie leader, la cui presenza è diffusa a livello globale, sono Moody’s, Standard and Poor’s e Fitch Ratings, ma nel mondo ne esistono molte altre, sebbene di dimensioni e notorietà minori.

Tuttavia in Europa, e in particolar modo in Italia, sono poche le imprese che hanno richiesto di essere valutate da un’agenzia di rating. Ciò ha finora ostacolato la diffusione di una cultura del rating nel nostro Paese.

Il giudizio di rating attribuito al soggetto valutato è espressione della sua probabilità di default (PD).

La probabilità di default indica la probabilità di insolvenza del debitore con riferimento a un orizzonte temporale predefinito.

Essa dipende essenzialmente dalle caratteristiche patrimoniali, economiche e finanziarie dell’impresa cliente, nonché dal tipo di attività svolta, dal posizionamento sul mercato e dalla qualità del management.

La PD, quindi, rappresenta la misura del rischio di credito sopportato dalla banca in relazione allo specifico cliente debitore.

È in default il debitore per cui si verifichino uno o entrambi i seguenti eventi:

  • si consideri improbabile che il debitore onori per intero i suoi debiti, senza tenere conto dell’azione di recupero che la banca può intraprendere;
  • il debitore sia moroso da oltre 90 giorni su una qualunque esposizione (valore che, per i primi 5 anni, è  stato elevato per l’Italia a 180 giorni).

 Ad ogni soggetto valutato è associata una classe di rating secondo la specifica scala di giudizio adottata dal valutatore.

Ad esempio riportiamo la seguente scala di rating, che ricalca quella in uso presso l’agenzia Standard & Poor’s.

 CLASSI DI RATING

AAA

Valore del Rating massimo: ottima qualità dell’azienda debitrice ed estrema capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale prestato.

AA

Capacità molto elevata di pagare gli interessi e di rimborsare il capitale prestato.

A

Forte capacità di pagare gli interessi e di rimborsare il capitale prestato, ma parziale vulnerabilità ad avverse condizioni economiche o congiunturali.

BBB

Capacità ancora sufficiente di pagare gli interessi e rimborsare il capitale prestato, ma condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero compromettere in misura maggiore tale capacità.

BB

Capacità di rispettare gli impegni finanziari nel breve termine, ma dubbia capacità di rimborso in caso di avverse condizioni economiche o congiunturali future.

B

Vulnerabilità ancora maggiore ad avverse condizioni economiche o congiunturali future, sebbene sussista attualmente la capacità di rispettare gli impegni finanziari.

CCC

Forte vulnerabilità: la capacità di rispettare gli impegni economici dipende fortemente da fattori economici e congiunturali esterni.

CC

Estrema vulnerabilità.

C

E’ stata inoltrata un’istanza di fallimento, ma i pagamenti degli interessi e del capitale versato sono ancora rispettati.

D

Minime probabilità di rispetto degli impegni finanziari: l’azienda è in stato di fallimento, quindi insolvente.

Basilea 2 prevede che il rating possa essere attribuito, oltre che dalle agenzie specializzate (rating esterni), anche dalle banche stesse (rating interni).

Tali soggetti dovranno comunque soddisfare una serie di requisiti affinché i rating da loro attribuiti siano ritenuti validi ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi delle banche.

In particolare:

  • le agenzie specializzate devono aver ricevuto dalla Banca d’Italia il riconoscimento quali External Credit Assessment Institutions (ECAI);
  • i modelli di rating interni utilizzati dalle banche devono essere stati approvati dalla Banca d’Italia, che vigilerà sulla loro coerenza e solidità.

 Le informazioni necessarie alla determinazione del rating sono riconducibili alle seguenti aree:

  • dati di bilancio: bilanci d’esercizio, crediti e debiti, analisi degli indici maggiormente predittivi del default.
  • dati qualitativi: piani di espansione, posizione competitiva, strategie commerciali, qualità del management.
  • dati andamentali: andamento nel tempo del rapporto tra l’impresa e la singola banca e tra l’impresa ed il sistema bancario nel suo complesso.
  • dati settoriali: performance delle imprese operanti nello stesso settore, andamento delle vendite.

L’analisi fondamentale (dati di bilancio e dati qualitativi e di settore) conduce ad un giudizio sulla struttura patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa, sulla capacità di produrre flussi di cassa, nonché su aspetti qualitativi dell’impresa e del settore di appartenenza.

L’analisi andamentale (basata sull’osservazione continuativa del comportamento corrente dell’impresa con la singola banca affidante e, tramite l’analisi dei flussi di ritorno della Centrale dei rischi, con tutto il sistema bancario) conduce ad un giudizio sulla posizione finanziaria e sulla liquidità dell’impresa just in time, nonché sullo stato delle posizioni e degli strumenti di finanziamento utilizzati.

Le diverse tipologie di informazione possono cambiare a seconda dei soggetti valutatori.

Inoltre, i rating interni ed esterni non sono costruiti sulla stessa base informativa, ma differiscono a seconda delle informazioni disponibili e se ci si avvale o meno della Centrale dei Rischi.

La Centrale dei rischi (istituita nel 1962) è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.

Le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato.

Ogni intermediario partecipante è tenuto a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere l’ultimo giorno del mese.

La Centrale dei rischi rileva informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato (status).

In particolare viene rilevato il passaggio dei crediti a sofferenza, la ristrutturazione del credito, nonché la regolarizzazione di posizioni in precedenza segnalate a sofferenza o oggetto di ristrutturazione.

I rating attribuiti allo stesso soggetto da banche o da agenzie diverse possono differire tra loro.

Infatti, ciascuna banca e ciascuna agenzia elaborano autonomamente propri modelli di valutazione, e possono quindi pervenire a giudizi globali differenti.

Ci si attende tuttavia che tali giudizi, se basati sulle medesime informazioni, non siano molto discordanti tra loro.

Con riferimento al metodo standard (rating esterni), le banche devono indicare l’agenzia di rating di riferimento.

In caso di rating esterni diversi forniti da agenzie diverse, dovrà essere considerato il rating più basso.

Le banche inoltre dovrebbero utilizzare solo i rating elaborati su richiesta e non quelli che talora le agenzie assegnano di propria iniziativa.

Il rating attribuito non è immutabile, bensì viene periodicamente (di norma almeno una volta all’anno) sottoposto a revisione e aggiornato sulla base di tutte le nuove informazioni disponibili.

Fattori che influiscono sul costo di un finanziamento

La probabilità di default non è l’unica determinante del costo del finanziamento.

Sono altrettanto importanti, infatti, fattori quali:

  • l’ammontare del prestito e la forma in cui è concesso ;
  • la sua durata nel tempo e il relativo piano di rimborso;
  • le garanzie offerte dall’impresa;
  • le clausole contrattuali legate al prestito (covenants).

Tali aspetti si riflettono sulla quantificazione di una serie di variabili che impattano sull’entità del capitale di vigilanza che la banca dovrà accantonare, e, dunque, sul costo del finanziamento per il cliente.

Queste variabili si possono sintetizzare in:

PD

Probability of Default

probabilità di insolvenza del debitore con riferimento a un orizzonte temporale  predefinito.

M

Maturity

Misura la durata del finanziamento: ad una M più elevata corrisponde un maggiore rischio di peggioramento nel tempo della qualità del credito.

EAD

Exposure At Default

Misura la probabile entità dell’esposizione della banca verso il cliente al momento dell’insolvenza.

LGD

Loss Given Default

Misura la porzione di finanziamento che si ritiene probabile perdere in caso di insolvenza, al netto degli importi recuperati, in seguito alle procedure di contenzioso avviate nei confronti del cliente insolvente.

 Le garanzie offerte

Una delle principali novità introdotte da Basilea 2 consiste proprio nella valorizzazione dei cosiddetti “strumenti di mitigazione del rischio”.

Per quanto riguarda le garanzie offerte alla banca da un’impresa, Basilea 2 elenca una serie di criteri che esse devono soddisfare per poter essere considerate valide ai fini della riduzione del rischio di credito.

I requisiti richiesti da Basilea 2 per il riconoscimento di una garanzia personale sono i seguenti:

  • dev’essere fornita da un governo, da una banca centrale, da una banca o una società di intermediazione mobiliare, o da altre entità che abbiano rating pari o superiore ad A-;
  • deve rappresentare un credito diretto verso il garante;
  • non deve ammettere clausole contrattuali che consentano al garante di revocare unilateralmente la copertura del credito;
  • non deve essere soggetta a condizioni contrattuali estranee al diretto controllo da parte della banca, tali da dispensare il garante dall’obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti in caso di inadempimento della controparte originaria;
  • dev’essere a prima richiesta: in caso di inadempimento della controparte riconosciuto come tale, la banca può rivalersi tempestivamente sul garante, anziché dover continuare a perseguire la controparte originaria;
  • dev’essere esplicitamente documentata.

Le garanzie reali finanziarie ammesse da Basilea 2

Le garanzie reali finanziarie ammesse sono le seguenti:

  • depositi in contante presso la banca affidataria;
  • oro;
  • titoli di debito, purché presentino determinati requisiti;
  • strumenti di capitale (incluse le obbligazioni convertibili), purché  presentino determinati requisiti;
  • certificati trasferibili di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e quote di fondi comuni, purché presentino determinati requisiti.

Il ruolo dei Confidi nel contesto di Basilea 2

I Confidi sono organismi costituiti da piccole e medie imprese (PMI) che operano con fondi pubblici (contributi statali, regionali o UE) e privati.

Essi possono assumere la forma giuridica di società cooperative, consorzi o società consortili.

Nati a partire dagli anni ’60 con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese, sono oggi oltre 1000, di cui circa 600 aderiscono alle cinque associazioni nazionali di categoria (FEDART FIDI, FEDERASCOMFIDI, FEDERCONFIDI, FEDERFIDI e FINCREDIT).

La loro attività principale consiste nel tentativo di ottenere crediti a favore delle imprese associate a condizioni e tassi di interesse migliori di quanto avrebbero potuto ottenere singolarmente.

I Confidi operano su base settoriale, provinciale e regionale, e hanno quindi una conoscenza approfondita delle imprese che garantiscono.

La legge quadro sui Confidi prevede che diventino intermediari finanziari iscritti all’elenco di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) o all’elenco di cui all’art. 107, o vere e proprie banche.

Con Basilea 2, i Confidi potranno confermare e valorizzare il proprio ruolo a condizione che le garanzie da essi prestate rispettino i requisiti previsti dall’accordo.

In particolare, solo le garanzie fornite da Confidi dotati di un rating almeno pari ad A- saranno riconosciute come strumenti di mitigazione del rischio.

Il costo del finanziamento

Per la banca, con Basilea 2, ai costi della perdita attesa si aggiungono i costi necessari per “pagare” il capitale degli azionisti tenuto a presidio delle perdite inattese (capitale di vigilanza).

In estrema sintesi, il tasso di interesse applicato sul finanziamento sarà costituito dalle seguenti componenti:

TASSO PRIVO DI RISCHIO

(di norma si considera l’Euribor a 3 o a 6 mesi)

+

TASSO DI INTERESSE

APPLICATO

COMPENSO PER LA PERDITA ATTESA

(esso dipende da PD e LGD)

+

COMPENSO PER LA PERDITA INATTESA

(esso dipende dal tasso di rendimento richiesto dai proprietari della banca in proporzione all’entità del patrimonio di vigilanza accantonato a fronte del finanziamento

I segmenti di impresa individuati da Basilea 2

Basilea 2 prevede trattamenti differenziati per categorie di imprese ed operazioni. Le imprese sono suddivise in 3 segmenti:

  • Corporate: fatturato > 50.000.000,00 €
  • PMI: fatturato < 50.000.000,00 €
  • Retail: fatturato < 5.000.000,00 € e esposizione < 1.000.000,00 €

 PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O NECESSITA’ DI APPROFONDIMENTI  contattare:  info@eclasystema.com

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