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Vizi sulle Cartelle Esattoriali

VIZI  nelle  CARTELLE  ESATTORIALI

e la DIFESA del CONTRIBUENTE

uno studio di Giuseppe TOSONI *

L’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali si rivolgono costantemente alla riscossione delle somme dagli stessi ritenute “dovute” tramite iscrizione a ruolo, ossia emissione di cartelle esattoriali. Ultimamente prassi e giurisprudenza stanno occupandosi sempre con maggior attenzione alla delicata questione della regolarità delle stesse cartelle esattoriali. Qualora si riscontrassero anomalie per vizi propri, le stesse cartelle esattoriali sarebbero soggette a legittima impugnazione da parte del contribuente.Spesso  la cartella viene notificata direttamente da parte del concessionario a mezzo posta, senza compilazione della relata di notifica e senza sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente.

Qui di seguito si elencano alcuni casi con utile informativa per il contenzioso.

 A) INESISTENZA GIURIDICA dell’ ATTO RISCOSSIVO – violazione art. 26  c.1   DPR 602/73

Ricordiamo a tal riguardo che l’articolo 26 DPR 602/73 prevede espressamente: “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della Polizia Municipale”………. ed ancora…………”la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile ove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda ecc. …..”

La congiunzione “anche”, sottende che l’altra modalità si esplica con la consegna diretta dell’atto di riscossione e non abilita, invece, a ritenere che la notifica possa essere eseguita da ulteriori notificatori non compresi nell’elenco fornito dal comma d’esordio dell’art. 26.

Soltanto le suddette quattro categorie di soggetti abilitati per legge possono presentare all’agente postale gli atti della riscossione perché tassativamente ed esclusivamente previsti dall’art. 26 c.1, parte prima più volte citato, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 127 d.p.r. 28/1/88 n. 43 ( in tal senso, Corte di Cassazione sent. n. 14105 del 26/05/2000). In caso contrario la notifica fatta, come spesso avviene, direttamente dal concessionario della riscossione a mezzo invio di raccomandata ricevuta di ritorno è da ritenersi non valida , il che rende inesistente la stessa in quanto l’atto difetta degli elementi caratterizzanti che consentano la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni ( Cass. 03/08/1988 – n. 4.308 28/03/2001 ecc. ecc..).

Dobbiamo inoltre ricordare che anche il contenuto dell’art.  14  L. 20/11/1982 n. 890 conferma la tesi suesposta senza ombra di dubbio, rafforzando pertanto il principio dell’inesistenza della notifica stessa.

E’ quindi evidente che la notifica  a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto a mezzo raccomandata, ma si  perfeziona con la consegna  del plico al destinatario, e la prova di tale consegna deriva esclusivamente dall’avviso di ricevimento, con la conseguenza che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento determina l’inesistenza della notifica. Più volte la giurisprudenza si è espressa sull’importanza della redazione dell’avviso di ricevimento ed in particolare si segnalano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione nn. 9328/94; 965/99; 6599/95.

Pertanto è chiarissimo che soltanto i predetti soggetti indicati nel comma 1 sono abilitati ad eseguire le notifiche e che detta potestà impositiva/riscossiva è riservata agli uffici finanziari e non anche agli agenti della riscossione come dettato dall’art. 14 L. 890/82  “ la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.”

B) OMESSA COMPILAZIONE della RELATA di NOTIFICA – violazione del combinato disposto degli artt. 26, DPR 602/1973 –  60, DPR 600/1973 ed –  1, L. 890/1982

La legge 890/82, all’art. 1 prevede che l’ufficiale giudiziario – agente notificatore – può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi: compilazione della relata di notifica, indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto – art. 149 c.p.c. e art. 3 , L. 890/1982 ; apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica  – art. 148 c.p.c.; compilazione dell’avviso di ricevimento – art. 2, L 890/1982; consegna della busta all’ufficio postale.

L’obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati, oltre ad essere sancito dell’art. 160 c.p.c. è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza 5305/1999, si è così espressa: “qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione dell’attività compiuta”.

La legge 890/82 prevede espressamente : “…..la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari“ . Quindi è chiaro che la notificazione per posta effettuata senza il tramite di uno degli agenti della notificazione specificamente previsti dall’art. 26 d.p.r. 602/73 con la totale assenza di relata di notifica è quindi giuridicamente inesistente.

E’ proprio la relata di notifica che è mancante nel caso contestabile che qui viene evidenziato.

Tale legge prevede inoltre espressamente all’art. 1  che per le “ notificazioni di atti a mezzo posta” secondo la quale l’ufficiale giudiziario – agente notificatore –  può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi:

–  compilazione della relata  di notifica indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto (art. 149 c.p.c. e art. 3 – L.  890/1982);

–   apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica (art. 148, c.p.c.);

–   compilazione dell’avviso di ricevimento ( Art. 2 L. 890/1982)

–   consegna della busta all’ufficio postale.

La forma di notificazione a mezzo posta pertanto si avvale della cooperazione di due soggetti distinti: l’ufficiale giudiziario e l’ufficiale postale. All’ufficiale giudiziario spetta la fase preliminare della consegna dell’atto all’ufficio postale, “ dopo aver scritto la relazione di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento “ . La giurisprudenza in più occasioni ha sancito la necessaria compilazione della relata in caso di notifica a mezzo posta.

All’ufficio postale compete invece la consegna dell’atto da effettuare secondo le disposizioni dettate dagli artt. 7 e 8 della L. 890/1982. In particolare l’agente postale consegna il plico al destinatario, o alle persone autorizzate e compila l’avviso di  ricevimento. L’agente postale deve fare sottoscrivere dal ricevente l’avviso di ricevimento e il registro cronologico facendo menzione, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, della qualifica del consegnatario ( in caso di familiare deve essere indicata la convivenza ecc.. ).

C) ASSENZA della FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE dell’ AGENTE per la RISCOSSIONE sulla CARTELLA ESATTORIALE.

Dalle norme in materia  si evince chiaramente che la cartella di pagamento è atto di precetto, con conseguente applicazione alla prima, tranne esplicite deroghe, delle norme del Codice di procedura civile ed  in particolare, dall’art. 480 co. 4, e dell’art. 125, c.p.c.; ai sensi del disposto di tali articoli il precetto deve essere sottoscritto dalla parte (” tanto originale quanto nelle copie da notificare) .

Si pone in evidenza che con la notifica della cartella di pagamento si realizza la fattispecie prevista dall’art. 479, co. 3 comma 3 c.p.c. ai sensi del quale “…..il precetto (ossia la cartella di pagamento) può essere redatto di seguito al titolo esecutivo (iscrizione a ruolo) ed essere notificato insieme con questo, purchè la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

L’equipollenza del precetto con la cartella di pagamento, nonché la necessità  della firma della seconda, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza ed, in particolare, nelle seguenti sentenze: Cass. Sentenza 11127/2002   –    C.t.r. Veneto 153/1997 –  C. t. p. Padova 325/99. In dette occasioni la giurisprudenza ha sancito l’equipollenza tra l’avviso di mora e il precetto con conseguente applicazione al primo della disciplina relativa al precetto.

La conclusione di quanto fin qui rappresentato è che, se la cartella di pagamento non contiene la firma del rappresentante del concessionario, oggi, agente della riscossione, la stessa è da considerarsi inesistente.

*COMMERCIALISTA in Civitanova Marche

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